• La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3436/8/2021, ha affermato che se la
prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente
dalle Entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzo
corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica,
quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile.
Indirizzo inesistente e termini per la notifica
Indirizzo inesistente e termini per la notifica