La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3459/8 depositata lo scorso 8.07.202,
è tornata ad affrontare il tema delle fatture soggettivamente inesistenti, confermando il principio per cui
l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva “fittizietà” del fornitore, ma anche
la consapevolezza del destinatario che l’operazione compiuta si inseriva in una evasione Iva.
• La prova può essere fornita, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione, in base a elementi
oggettivi, circostanziati e specifici che il cessionario sapeva (o avrebbe dovuto sapere) dell’inesistenza
del contraente.