L’ultima riforma del processo civile, aggiungendo l’art. 568-bis al Codice di procedura civile, introduce nell’esecuzione forzata l’istituto della vendita diretta. Istituto già presente in ambito fallimentare, in virtù del quale è data facoltà al debitore di depositare, nel termine di 10 giorni dall’udienza per la comparizione delle parti, una istanza per avviare il procedimento di vendita dell’immobile pignorato (o uno degli immobili pignorati) ad un offerente da lui individuato, ma terzo rispetto alla procedura di espropriazione, disposto ad offrire un prezzo non inferiore a quello di stima. La nuova procedura può essere utilizzata sui pignoramenti iscritti a partire dal 1.03.2023. L’istanza, che può essere formulata una sola volta e rimane irrevocabile per 120 giorni in assenza di accoglimento, deve essere accompagnata da una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e notificata, a cura dell’offerente o del debitore, entro cinque giorni dall’udienza sopra richiamata.
All’udienza il giudice, sulla base della relazione dell’esperto e le osservazioni delle parti, determina il prezzo base. Se questo è uguale o inferiore al prezzo offerto, il giudice valuta l’ammissibilità; diversamente l’offerente ha 10 giorni di tempo per integrare offerta e cauzione al prezzo base. Se avviene l’integrazione, il giudice entro i successivi cinque giorni valuta l’ammissibilità; in mancanza, sempre entro 5 giorni, dispone l’incanto.
Da ultimo, su istanza dell’aggiudicatario, il giudice – in luogo del decreto predisposto dal professionista delegato e pronunciato dallo stesso – autorizza il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. Il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.
In caso di accordo dei creditori, la soluzione di un procedimento di vendita diretta a prezzo base senza la procedura competitiva offre al debitore un istituto vantaggioso, alternativo alla vendita ordinaria, senza alterare gli equilibri e senza pregiudicare gli interessi delle parti nel processo esecutivo: infatti, il creditore vende a un prezzo non ribassato e in tempi ristretti, mentre il debitore soddisfa i debiti senza esdebitazione. In presenza di opposizione, si apre la gara con termini più accelerati rispetto a quelli ordinari.
Valore di stima e vendita diretta dell’immobile pignorato
Valore di stima e vendita diretta dell’immobile pignorato