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    Home » Donazioni in vita in Italia: come funzionano, quanto costano, e come usarle per pianificare la successione senza sorprese
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    Donazioni in vita in Italia: come funzionano, quanto costano, e come usarle per pianificare la successione senza sorprese

    adminBy adminFebbraio 23, 2026Nessun commento20 Mins Read0 Views
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    La donazione è uno degli atti giuridici più antichi e più intimi che esistano — trasferire qualcosa che ci appartiene a qualcuno che amiamo, mentre siamo ancora vivi per vederlo apprezzato. Ma nella pianificazione patrimoniale e successoria, la donazione è anche uno degli strumenti più potenti e — se mal gestita — più pericolosi. Pericoloso non nel senso che va evitato, ma nel senso che va compreso in profondità prima di essere utilizzato.

    In Italia ogni anno vengono stipulati circa 200.000 atti di donazione (fonte: Consiglio Nazionale del Notariato). Molti di questi sono donazioni tra genitori e figli, spesso motivate dal desiderio di aiutare i figli nell’acquisto della prima casa, nell’avvio di un’attività, o semplicemente dalla volontà di ridistribuire il patrimonio in vita piuttosto che lasciarlo tutto alla successione. Ma una quota significativa di queste donazioni viene fatta senza una piena comprensione delle conseguenze fiscali e legali — che possono manifestarsi anche 20 o 30 anni dopo, quando il donante è ormai deceduto e i figli si trovano a gestire un contenzioso con i fratelli o con i creditori.

    Questa guida analizza le donazioni in vita in modo completo: come funzionano, quanto costano fiscalmente, quali sono le insidie legali, e come integrarle correttamente in una pianificazione successoria complessiva.


    Cos’è una donazione: il quadro giuridico

    La donazione è disciplinata dagli artt. 769-809 del Codice Civile italiano. La definizione legale è precisa: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.”

    Gli elementi costitutivi sono tre:

    • Lo spirito di liberalità: la donazione deve essere gratuita — non deve esserci controprestazione. Se il “donante” riceve qualcosa in cambio (anche solo un obbligo di assistenza), l’atto potrebbe essere riqualificato come contratto diverso
    • L’arricchimento del donatario: il patrimonio di chi riceve deve aumentare
    • Il depauperamento del donante: il patrimonio di chi dona deve diminuire

    La forma richiesta dalla legge per la donazione di beni immobili e di beni mobili di valore significativo è l’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni — sotto pena di nullità. Per i beni mobili di modico valore (la cosiddetta “donazione manuale”), è sufficiente la consegna materiale del bene, senza necessità di atto scritto.

    La soglia oltre la quale si considera necessaria la forma notarile non è fissata dalla legge in modo preciso per i beni mobili — dipende dalle circostanze concrete e dalla proporzionalità rispetto alle condizioni economiche del donante. Nella pratica, per somme di denaro superiori a poche migliaia di euro è sempre prudente formalizzare la donazione con atto notarile, non solo per garantire la certezza giuridica ma anche per la corretta gestione fiscale.


    L’imposta sulle donazioni: franchigie e aliquote

    L’imposta sulle donazioni in Italia è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (stesso testo unico che regola l’imposta di successione) e prevede le stesse aliquote e franchigie dell’imposta di successione — un sistema integrato che considera complessivamente i trasferimenti gratuiti inter vivos e mortis causa.

    BeneficiarioFranchigiaAliquota sulla parte eccedente
    Coniuge1.000.000 €4%
    Figli e altri discendenti in linea retta1.000.000 € per beneficiario4%
    Genitori e altri ascendenti in linea retta1.000.000 €4%
    Fratelli e sorelle100.000 €6%
    Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta fino al 3° gradoNessuna6%
    Altri soggetti (amici, conviventi non coniugati, enti)Nessuna8%
    Portatori di handicap grave (L. 104/1992)1.500.000 €4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela

    La franchigia si applica per ogni donazione ricevuta dallo stesso donante — non per singola donazione ma in modo cumulativo. Questo significa che se un genitore dona 600.000 euro al figlio oggi e altri 600.000 euro tra tre anni, la seconda donazione supera la franchigia residua di 400.000 euro, e sulla differenza (200.000 euro) si paga il 4% = 8.000 euro.

    Il punto cruciale che molti non conoscono: la franchigia è unica per donazioni e successione complessivamente. Le donazioni ricevute in vita dal donante si cumulano con la quota ricevuta per successione ai fini del calcolo della franchigia. Se un genitore ha già donato 800.000 euro a un figlio in vita, alla morte del genitore il figlio ha ancora solo 200.000 euro di franchigia residua per l’imposta di successione — non un milione fresco.


    Le donazioni indirette: il caso più diffuso (e meno conosciuto)

    La forma di donazione più diffusa in Italia non è quella formale davanti al notaio — è la donazione indiretta: un trasferimento che produce gli stessi effetti economici della donazione (arricchisce il destinatario a spese del donante) ma avviene attraverso un negozio giuridico diverso.

    I casi più comuni di donazione indiretta che incontriamo nella pratica:

    Il pagamento del prezzo dell’immobile acquistato dal figlio: il genitore paga il prezzo di vendita dell’immobile che il figlio acquista — il notaio redige il rogito di compravendita intestato al figlio, ma il denaro proviene dal genitore. Questo è una donazione indiretta dell’importo versato al venditore. Non richiede atto notarile separato, ma va dichiarata all’Agenzia delle Entrate.

    L’intestazione gratuita di un immobile: il genitore acquista un immobile a proprio nome e poi lo intesta gratuitamente al figlio con atto di trasferimento — di fatto una donazione di immobile, soggetta a tutte le regole delle donazioni.

    Il bonifico “regalo”: i genitori fanno un bonifico ai figli per aiutarli — acquisto auto, ristrutturazione casa, viaggio di nozze. Se l’importo è significativo, è una donazione di denaro che, pur non richiedendo forma notarile (il denaro è bene mobile), potrebbe dover essere dichiarata e potrebbe avere conseguenze successorie future.

    La fideiussione gratuita: il genitore presta una garanzia personale per il debito del figlio — un atto che arricchisce il figlio (può ottenere un finanziamento che altrimenti non avrebbe ottenuto) a rischio del genitore. Se la garanzia viene escussa, diventa di fatto una donazione.

    Le donazioni indirette pongono due problemi specifici: fiscale (non sempre vengono dichiarate correttamente) e successorio (vanno ugualmente imputate alla quota di legittima del figlio in sede di successione — il che ci porta al tema della collazione).


    La collazione: perché le donazioni ricevute in vita si “restituiscono” alla successione

    Questo è uno dei concetti più importanti — e più sorprendenti — del diritto successorio italiano. La collazione (artt. 737-751 c.c.) è l’obbligo dei figli e del coniuge di conferire all’asse ereditario, al momento della divisione dell’eredità, tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto in vita.

    In termini pratici: se un genitore ha tre figli e ha donato a uno di loro 300.000 euro in vita per l’acquisto della casa, alla morte del genitore quella somma deve essere “conferita” — rimessa virtualmente nell’asse ereditario — prima che avvenga la divisione. Il risultato è che l’asse da dividere è quello effettivo più quanto già donato, e il figlio che ha ricevuto la donazione la prende a conto della sua quota.

    Un esempio concreto: Genitore lascia 600.000 euro e tre figli (A, B, C). In vita aveva donato 300.000 euro al figlio A. Senza collazione, i tre figli si dividono i 600.000 euro in parti uguali: 200.000 euro ciascuno — A avrebbe così ricevuto in totale 500.000 euro contro i 200.000 degli altri. Con la collazione, l’asse virtuale è 600.000 + 300.000 = 900.000 euro. Quote: 300.000 euro ciascuno. A ha già ricevuto 300.000 euro, quindi non prende nulla dall’asse reale. B e C prendono 300.000 euro ciascuno. Totale ricevuto: A = 300.000, B = 300.000, C = 300.000. Perfetta equità.

    La collazione non è automatica: si applica solo agli eredi legittimari (figli e coniuge) e solo quando il donante non ha espressamente dispensato il donatario dalla collazione. Il donante può dichiarare nel contratto di donazione (o in un atto separato) che la donazione è fatta “fuori quota” — esentando il donatario dall’obbligo di collazione. Questa dispensa è possibile solo nei limiti della quota disponibile: non può ledere la quota di legittima degli altri legittimari.

    Cosa si collaziona: non solo le donazioni dirette formali, ma anche le donazioni indirette (il pagamento del prezzo dell’immobile), i frutti e i redditi dei beni donati goduti dal donatario, e le spese sostenute dal defunto per il figlio che eccedano la normale proporzionalità (spese di mantenimento, educazione, matrimonio — entro i limiti di normale proporzionalità non si collazionano; oltre quei limiti sì).


    L’azione di riduzione: il pericolo che dura vent’anni

    La collazione opera tra coeredi al momento della divisione dell’eredità. Ma c’è uno strumento ancora più potente — e più pericoloso per chi ha ricevuto donazioni significative — che i legittimari lesi possono utilizzare: l’azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.).

    L’azione di riduzione permette ai legittimari la cui quota di riserva è stata lesa — sia da disposizioni testamentarie che da donazioni in vita — di chiedere al giudice la riduzione di quelle disposizioni fino a reintegrare la loro quota. In pratica, se le donazioni fatte in vita dal defunto, sommate alle disposizioni testamentarie, hanno lasciato un figlio con meno di quanto previsto dalla quota di legittima, quel figlio può agire in giudizio contro i donatari per recuperare la differenza.

    L’aspetto più critico: il termine di prescrizione. L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (dalla morte del donante). Ma — e questo è il punto che molti ignorano — l’azione si esercita contro le donazioni in ordine inverso alla loro data: prima si riducono le disposizioni testamentarie, poi le donazioni partendo dalla più recente fino alla più antica. Questo significa che una donazione fatta 15, 20 anni prima della morte del donante può essere soggetta all’azione di riduzione — se non ci sono donazioni più recenti sufficienti a soddisfare il legittimario leso.

    Il problema per chi ha acquistato un immobile donato: qui si annida uno dei rischi più subdoli del diritto successorio italiano. Chi compra un immobile da qualcuno che l’aveva ricevuto in donazione, sta acquistando un bene su cui pende un rischio latente: se il donante muore e il legittimario esercita l’azione di riduzione entro 10 anni, il compratore potrebbe dover restituire il bene (o pagare il suo valore al legittimario). Questo rischio ha reso tradizionalmente gli immobili donati difficili da ipotecare e da vendere — le banche sono caute nel concedere mutui su immobili con provenienza donativa, e i notai sono tenuti ad avvertire gli acquirenti del rischio.

    La riforma introdotta dalla L. 80/2005 ha parzialmente mitigato questo rischio per i terzi acquirenti, prevedendo che l’azione di restituzione contro i terzi (non contro il donatario diretto) si prescriva in 20 anni dalla trascrizione della donazione — con possibilità per i donanti di notificare ai legittimari un atto di “rinuncia all’azione di restituzione” che, se accettato, protegge definitivamente i terzi acquirenti. Ma questo meccanismo è complesso e raramente utilizzato nella pratica.


    Le donazioni di quote societarie: l’esenzione fiscale più importante

    Un capitolo separato merita la donazione di partecipazioni societarie — uno degli strumenti più potenti nella pianificazione del passaggio generazionale, grazie a un’esenzione fiscale di portata significativa.

    L’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione totale dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di quote di controllo di società di capitali e di aziende a favore di discendenti, a condizione che:

    • I beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società
    • I beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni

    Questa esenzione è la stessa che si applica al patto di famiglia — e trasforma la donazione di quote aziendali in uno strumento fiscalmente eccezionale per il passaggio generazionale. Una holding familiare valutata 5 milioni di euro può essere donata al figlio che proseguirà l’attività senza pagare un centesimo di imposta sulle donazioni (che altrimenti sarebbe stata: 4% su 4 milioni eccedenti la franchigia = 160.000 euro).

    Il vincolo quinquennale di continuità è il requisito principale da rispettare. Se entro 5 anni il figlio che ha ricevuto le quote cede il controllo o cessa l’attività, l’esenzione decade e l’imposta diventa immediatamente dovuta con sanzioni.


    La donazione con riserva di usufrutto: la struttura più usata dai genitori

    Una delle strutture di donazione più utilizzate nella pianificazione familiare italiana è la donazione con riserva di usufrutto: il genitore dona la nuda proprietà di un immobile al figlio, mantenendo per sé l’usufrutto — il diritto di abitare o percepire i frutti dell’immobile per tutta la vita.

    Questa struttura offre vantaggi concreti su diversi fronti:

    Fiscale: l’imposta sulle donazioni si calcola solo sul valore della nuda proprietà (che è inferiore al valore pieno dell’immobile in base all’età del donante — più il donante è anziano, maggiore è il valore della nuda proprietà). Un genitore di 70 anni che dona la nuda proprietà di un immobile vale 300.000 euro paga l’imposta su un valore di circa il 40% del valore pieno (dipende dalla tabella dei coefficienti di usufrutto), mentre il resto viene trasmesso “gratuitamente” attraverso l’estinzione automatica dell’usufrutto alla morte.

    Pratico: il genitore continua ad abitare nell’immobile o a percepirne il canone di locazione per tutta la vita — non perde la disponibilità economica del bene.

    Successorio: alla morte del genitore, l’usufrutto si estingue automaticamente e il figlio diventa pieno proprietario — senza che l’immobile entri nell’asse ereditario (perché era già stato donato). Questo semplifica la successione e può ridurre il contenzioso tra eredi.

    Il rischio della collazione: la donazione con riserva di usufrutto è comunque soggetta a collazione (al valore della nuda proprietà donata) — a meno che il donante non abbia espressamente dispensato il donatario. Va pianificata tenendo conto di questo aspetto.


    Donazioni e regime fiscale: le spese detraibili

    Un aspetto fiscale spesso trascurato: alcune donazioni permettono al donante di beneficiare di detrazioni o deduzioni IRPEF significative — trasformando la liberalità in uno strumento di ottimizzazione fiscale personale.

    Donazioni a ONLUS e organizzazioni non profit: le donazioni a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale, fondazioni culturali e scientifiche sono detraibili al 30% (26% per le ONLUS ordinarie) fino a 30.000 euro annui, oppure deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato.

    Donazioni ai partiti politici: le erogazioni liberali ai partiti politici sono detraibili al 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

    Donazioni alle università e istituti di ricerca: le liberalità a favore di università statali, istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca e fondazioni universitarie riconosciute sono deducibili dal reddito complessivo senza limite di importo.

    Per chi ha un reddito elevato e vuole fare donazioni significative a enti non profit, una pianificazione fiscale attenta può ridurre l’onere fiscale personale in modo sostanziale — fino a un risparmio di imposta del 43% (aliquota IRPEF massima) sull’importo donato, se deducibile.


    La donazione come strumento di protezione patrimoniale

    Un utilizzo delle donazioni meno noto ma sempre più diffuso riguarda la protezione patrimoniale: trasferire beni ai familiari per sottrarli al rischio di future azioni dei creditori.

    Questo è un territorio delicato che richiede estrema attenzione. La donazione fatta con l’intento di frodare i creditori è soggetta all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), che permette ai creditori di chiedere al giudice di rendere inefficaci nei loro confronti gli atti di donazione compiuti dal debitore a loro danno. L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dall’atto.

    Le donazioni fatte prima che sorgessero i debiti, in condizioni di piena solvibilità e senza intento fraudolento, sono invece pienamente valide e possono costituire un efficace strumento di protezione patrimoniale — purché siano genuine e non simulate. La linea tra pianificazione legittima e elusione fraudolenta dei creditori dipende da molti fattori (tempistica, solvibilità del donante al momento della donazione, prevedibilità dei rischi futuri) ed è spesso oggetto di contenzioso.


    Le donazioni tra coniugi: opportunità e limiti

    Le donazioni tra coniugi meritano una menzione specifica per la loro rilevanza pratica e per alcune caratteristiche specifiche.

    Le donazioni tra coniugi sono valide e frequenti — genitori che donano quote societarie al coniuge, coniuge che trasferisce la proprietà della casa comune all’altro. Beneficiano della franchigia di 1 milione di euro e dell’aliquota del 4%.

    Un aspetto da considerare è l’interazione con il regime patrimoniale della coppia. In regime di comunione dei beni (il regime legale in Italia per le coppie sposate dopo il 1975 salvo diversa scelta), i beni ricevuti in donazione da un coniuge entrano nella sua proprietà esclusiva — non nella comunione. Questo può essere vantaggioso (il coniuge ha un patrimonio personale separato) o svantaggioso (non entra nella comunione che si dividere equamente in caso di divorzio o morte).

    In regime di separazione dei beni, le donazioni tra coniugi non hanno questa complicazione — ogni bene donato è proprietà esclusiva del donatario.

    Un utilizzo sofisticato delle donazioni tra coniugi riguarda la pianificazione della quota disponibile: se un coniuge senza figli vuole lasciare il massimo possibile ad un soggetto terzo (amico, ente benefico), può donare in vita parte del patrimonio all’altro coniuge, riducendo la massa su cui si calcola la quota di legittima e aumentando così la quota disponibile per i legati.


    Il registro delle donazioni: obblighi dichiarativi

    Le donazioni per atto pubblico notarile sono registrate automaticamente dal notaio e comunicate all’Agenzia delle Entrate. Ma per le donazioni indirette e per i trasferimenti di denaro, gli obblighi dichiarativi sono spesso meno chiari.

    In linea di principio, tutte le donazioni — anche quelle informali di denaro — che superano le franchigie dovrebbero essere dichiarate e soggette all’imposta. Nella pratica, il controllo di questi trasferimenti è limitato — ma si intensifica in occasione di accertamenti fiscali, dove i movimenti bancari vengono analizzati e le somme significative trasferite a familiari vengono riqualificate come donazioni non dichiarate.

    Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha prestato crescente attenzione ai movimenti bancari tra familiari, richiedendo documentazione sulla natura dei trasferimenti. Un bonifico significativo da genitore a figlio, in assenza di documentazione, può essere riqualificato come donazione non dichiarata — con conseguenti imposte e sanzioni.

    Il consiglio pratico: per tutti i trasferimenti significativi tra familiari (anche di denaro), è prudente documentare la natura dell’operazione — con atto notarile quando opportuno, o con dichiarazione scritta sull’utilizzo delle somme quando si tratta di trasferimenti finalizzati (acquisto casa, avvio attività).


    Strategie di pianificazione successoria con le donazioni: i modelli più efficaci

    Dopo aver analizzato gli aspetti fiscali e legali, vediamo come le donazioni si integrano concretamente in una pianificazione successoria efficace.

    Strategia 1: La scaletta di donazioni progressiva

    Per patrimoni significativi che superano le franchigie dell’imposta di successione, una strategia di donazioni progressive nel tempo — sfruttando il fatto che la franchigia si “ricarica” parzialmente nel corso degli anni — può ridurre significativamente il carico fiscale complessivo. Non è una strategia per tutti (richiede patrimoni elevati e pianificazione a lungo termine), ma per chi vi accede può generare risparmi fiscali importanti.

    Strategia 2: La donazione equalizzatrice

    Quando ci sono più figli con bisogni diversi in momenti diversi della vita, il genitore può fare donazioni diversificate — aiutando il figlio che compra casa ora, quello che avvia l’attività tra cinque anni, quello che si sposa tra dieci — formalizzando ogni volta la dispensa dalla collazione se si vuole evitare il ricalcolo alla successione, oppure documentando tutto per garantire l’equità finale tra i figli.

    Strategia 3: Donazione + testamento complementare

    La strategia più efficace combina donazioni in vita (per trasferire beni specifici a persone specifiche, sfruttando le esenzioni disponibili) con un testamento che regola la distribuzione del patrimonio residuo — tenendo conto delle donazioni già effettuate per garantire la coerenza complessiva della pianificazione. Il testamento dovrebbe essere aggiornato ogni volta che viene fatta una donazione significativa.

    Strategia 4: La donazione a protezione del convivente

    Per le coppie di fatto (conviventi non sposati), la donazione è uno dei pochi strumenti disponibili per garantire protezione patrimoniale al partner che non ha diritti successori. Una donazione della nuda proprietà dell’abitazione comune con riserva di usufrutto — fatta in condizioni di piena solvibilità e con adeguata documentazione — può garantire che il partner sopravvissuto possa continuare ad abitare nell’immobile anche in caso di azione da parte dei familiari del defunto.


    Il ruolo del commercialista: il consulente che coordina tutti gli strumenti

    La donazione è uno strumento che interagisce con molti altri aspetti della situazione patrimoniale del cliente — il regime fiscale, la struttura familiare, il testamento esistente, le quote di legittima, le donazioni precedenti. Per questo, non dovrebbe mai essere decisa isolatamente su consiglio del solo notaio (che si occupa della forma) o del solo consulente finanziario (che si occupa dell’investimento), ma nell’ambito di una pianificazione complessiva coordinata dal commercialista.

    Il contributo specifico del commercialista nella pianificazione delle donazioni include:

    • Il calcolo dell’imposta ottimale tenendo conto delle franchigie già utilizzate e di quelle residue
    • La verifica della coerenza con il testamento esistente e con la quota di legittima degli altri legittimari
    • La valutazione delle implicazioni della collazione sulla futura successione
    • Il coordinamento con la pianificazione fiscale personale del donante (detrazioni IRPEF, ottimizzazione delle imposte)
    • La documentazione corretta di tutte le donazioni per garantire la trasparenza nelle future verifiche fiscali

    Un aspetto che emerge sempre più spesso nella nostra pratica: le donazioni digitali. Sempre più genitori trasferiscono ai figli credenziali di accesso a conti online, portafogli di criptovalute, o account di investimento — spesso senza rendersi conto che stanno effettuando una donazione fiscalmente rilevante. La corretta gestione di questi trasferimenti digitali richiede sia la consulenza fiscale che strumenti adeguati per la documentazione e la sicurezza delle informazioni.

    Per gestire la documentazione delle donazioni effettuate (e delle relative istruzioni operative per i donatari) in modo sicuro e accessibile, La Cassaforte Digitale offre una soluzione strutturata: ogni donazione e il relativo contesto possono essere documentati in modo crittograficamente sicuro, con accesso ai donatari designati nel momento opportuno. È il complemento digitale ideale a una pianificazione successoria ben strutturata. Puoi esplorarlo su lacassafortedigitale.it, con 15 giorni di prova gratuita.


    Checklist: prima di fare una donazione significativa

    Verificare:

    • Quanta franchigia è già stata utilizzata con donazioni precedenti allo stesso beneficiario
    • Se la donazione rispetta la quota di legittima degli altri legittimari (o se si è disposti ad affrontare eventuali azioni di riduzione future)
    • Se si vuole dispensare il donatario dalla collazione e se questo è compatibile con la quota disponibile
    • Se l’immobile donato avrà problemi di commerciabilità futura per provenienza donativa
    • Se per le quote societarie si ha diritto all’esenzione totale e si è in grado di rispettare il vincolo quinquennale
    • Se è opportuna la forma della donazione con riserva di usufrutto anziché la donazione piena

    Fare:

    • Formalizzare la donazione con atto notarile quando richiesto o quando opportuno
    • Aggiornare il testamento per tenere conto della donazione effettuata
    • Documentare la donazione per la corretta gestione fiscale futura
    • Comunicare al proprio commercialista ogni donazione significativa effettuata

    Conclusioni: la donazione pianificata è uno strumento, quella impulsiva è un rischio

    La donazione è uno dei gesti più belli che si possano fare per le persone care — trasferire ricchezza mentre si è ancora vivi per vederla apprezzata. Ma è anche uno degli atti giuridici con le conseguenze più durature e meno intuitive del diritto italiano.

    Una donazione ben pianificata — inserita in un contesto successorio coerente, documentata correttamente, con le esenzioni fiscali sfruttate al massimo — è uno strumento eccellente. Una donazione fatta d’impulso, senza valutare le implicazioni di collazione, di azione di riduzione, di provenienza donativa sull’immobile, e di impatto sulla franchigia successoria — può generare problemi che si manifestano anni o decenni dopo, quando il donante non è più in vita per spiegare le proprie intenzioni.

    Se stai valutando una donazione significativa — di denaro, di immobili, di quote societarie, o di qualsiasi altro asset di valore — il momento giusto per parlarne con il tuo commercialista è prima di firmare qualsiasi documento. Il costo di una consulenza preventiva è infinitamente inferiore al costo di correggere una donazione mal strutturata.


    Articolo redatto con riferimento al Codice Civile italiano (artt. 737-809 c.c., 2901 c.c.), al D.Lgs. 346/1990, alla L. 80/2005 e alla normativa vigente sull’imposta sulle donazioni. Per una consulenza personalizzata sulla tua situazione, contatta il nostro studio.

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