L’Italia è un paese di emigranti e di immigrati. Milioni di italiani vivono e lavorano all’estero, milioni di stranieri si sono stabiliti in Italia, e milioni di famiglie hanno legami — economici e affettivi — con più paesi contemporaneamente. Quando queste famiglie si trovano ad affrontare una successione, la complessità aumenta esponenzialmente: beni in paesi diversi, eredi con residenze diverse, normative fiscali diverse che si sovrappongono, trattati internazionali che possono o non possono applicarsi.
La successione internazionale — o transfrontaliera, secondo la terminologia europea — è forse l’area più complessa dell’intero diritto successorio. È anche l’area dove gli errori costano di più: sbagliare la normativa applicabile, non sfruttare le convenzioni contro la doppia imposizione, o non pianificare correttamente il trasferimento di beni esteri può significare pagare imposte in due paesi anziché uno, perdere asset per mancanza della documentazione giusta, o attendere anni per completare una successione che sarebbe potuta essere gestita in pochi mesi.
In questa guida analizziamo le successioni internazionali dal punto di vista di chi ha beni in Italia e beni all’estero, di chi ha eredi che vivono fuori dall’Italia, e di chi — pur essendo straniero — possiede beni nel territorio italiano. Non una guida esaustiva di ogni possibile combinazione (richiederebbe volumi interi), ma una mappa degli aspetti principali che ogni famiglia con legami internazionali dovrebbe conoscere.
Il quadro normativo: quale legge si applica alla successione internazionale
La prima domanda in una successione con elementi internazionali è: quale legge si applica? La risposta dipende da dove si trovano i beni, dove viveva il defunto, e — con alcune importanti eccezioni — dalla sua nazionalità.
Il Regolamento UE n. 650/2012: la rivoluzione europea della successione
Per le successioni all’interno dell’Unione Europea, la risposta è fornita dal Regolamento UE n. 650/2012 (in vigore dal 17 agosto 2015, applicabile alle successioni aperte dopo quella data). Questo regolamento ha unificato le norme di diritto internazionale privato successorio per i 26 paesi UE che vi aderiscono (tutti tranne Danimarca, Irlanda e Regno Unito post-Brexit).
Il principio fondamentale del Regolamento 650/2012 è semplice e rivoluzionario: la legge applicabile alla successione è quella del paese di residenza abituale del defunto al momento della morte — non quella del paese di cittadinanza, non quella del paese dove si trovano i beni.
In pratica: un italiano che vive stabilmente in Germania da vent’anni e muore lì avrà la sua successione regolata dalla legge tedesca — anche per i beni che possiede in Italia, anche se tutti i suoi eredi sono italiani residenti in Italia. Un tedesco che si è trasferito in Italia e vi muore avrà la sua successione regolata dalla legge italiana.
La deroga possibile — la professio iuris: il Regolamento permette al testatore di scegliere espressamente che alla sua successione si applichi la legge del paese di cui è cittadino (anziché quella di residenza). Questa scelta va fatta con dichiarazione esplicita nel testamento. È uno strumento molto utile per gli italiani residenti all’estero che preferiscono che la loro successione sia regolata dalla legge italiana — che conoscono meglio e che spesso è fiscalmente più favorevole.
Il Regolamento non si applica alle questioni fiscali — stabilisce solo quale legge civile si applica alla successione, non come vengono tassati i beni. Le imposte di successione rimangono di competenza di ogni singolo stato membro.
Il Certificato Successorio Europeo
Una delle novità più pratiche del Regolamento 650/2012 è il Certificato Successorio Europeo (CSE): un documento standard rilasciato dall’autorità competente del paese dove si apre la successione (in Italia: il notaio o il tribunale) che certifica la qualità di erede, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità in tutti i paesi UE aderenti al Regolamento.
Prima del Regolamento, un erede italiano che doveva accedere a un conto bancario del defunto in Francia doveva produrre documentazione italiana tradotta, apostillata, e spesso legalmente adattata alla normativa francese — un processo lungo e costoso. Con il CSE, lo stesso erede presenta il certificato europeo direttamente alla banca francese, che è obbligata a riconoscerlo.
Il CSE è uno strumento potente ma ancora sottoutilizzato — molti eredi non sanno che esiste, e molti notai non lo propongono sistematicamente. Per qualsiasi successione con beni in più paesi UE, il CSE dovrebbe essere richiesto come prima azione.
Successioni extra-UE: il diritto internazionale privato italiano
Per successioni che coinvolgono paesi al di fuori dell’Unione Europea (Stati Uniti, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Emirati Arabi, Australia, ecc.), il quadro normativo è più frammentato. Si applica la Legge n. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato italiano), che stabilisce:
- La successione è regolata dalla legge nazionale del defunto al momento della morte (non quella di residenza, a differenza del Regolamento UE)
- Per i beni immobili situati in Italia, la legge italiana si applica sempre per gli aspetti reali (trascrizione, registrazione, volture catastali)
- Per i beni mobili (conti bancari, investimenti) all’estero, si applica la legge del paese di cittadinanza del defunto
Nella pratica, per una successione che coinvolge paesi extra-UE, quasi sempre è necessaria assistenza legale specializzata sia in Italia che nel paese straniero — e i tempi si allungano significativamente rispetto alle successioni puramente nazionali.
La tassazione delle successioni internazionali: il rischio della doppia imposizione
Il Regolamento UE 650/2012 regola la legge civile applicabile alla successione, ma non regola la tassazione. Questo significa che in una successione internazionale possono applicarsi le imposte di successione di più di un paese contemporaneamente — ciascuno dei quali ha le proprie regole su cosa è soggetto a tassazione e a quale aliquota.
Il principio del collegamento nell’imposta di successione italiana
L’Italia applica l’imposta di successione secondo due principi di collegamento:
Principio della residenza del defunto: se il defunto era residente in Italia al momento della morte, l’imposta di successione italiana si applica a tutti i beni ovunque si trovino nel mondo — immobili in Spagna, conti in Svizzera, investimenti negli USA. Tutto entra nell’asse ereditario soggetto all’imposta italiana.
Principio della localizzazione dei beni: se il defunto non era residente in Italia ma lascia beni situati nel territorio italiano, l’imposta di successione italiana si applica a quei beni specifici — non all’intero patrimonio mondiale.
Il rischio concreto è che un italiano residente in Italia con un immobile in Francia paghi sia l’imposta di successione italiana (sull’intero patrimonio, incluso l’immobile francese) sia quella francese (sull’immobile situato in Francia). Doppia imposizione sullo stesso bene.
Le convenzioni contro la doppia imposizione in materia successoria
Per evitare — o ridurre — la doppia imposizione, molti paesi hanno stipulato convenzioni bilaterali che stabiliscono quale paese ha il diritto prevalente a tassare e come si coordina la tassazione residua dell’altro paese.
L’Italia ha stipulato convenzioni contro la doppia imposizione in materia successoria con un numero limitato di paesi. Le principali convenzioni attive includono:
- Stati Uniti (Convenzione Italia-USA del 1955, ancora in vigore): stabilisce criteri di ripartizione del diritto di tassazione e meccanismi di credito d’imposta
- Francia (Convenzione del 1950): coordina le imposte di successione tra i due paesi
- Regno Unito (Convenzione del 1968): ancora applicabile nonostante la Brexit per le questioni successorie
- Svezia (Convenzione del 1956)
- Danimarca (Convenzione del 1966)
- Grecia (Convenzione del 1964)
- Israele (Convenzione del 1968)
Per i paesi con cui l’Italia non ha una convenzione specifica in materia successoria (Germania, Spagna, Svizzera, paesi del Golfo, Australia, Canada, e molti altri), il rischio di doppia imposizione è reale. Il meccanismo di mitigazione principale è il credito d’imposta previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 346/1990: l’imposta di successione pagata all’estero su beni situati fuori dall’Italia è deducibile dall’imposta di successione italiana dovuta sugli stessi beni, fino a concorrenza dell’imposta italiana. In questo modo si evita la doppia tassazione “piena”, ma si paga comunque l’aliquota più alta tra le due.
Il caso della Germania: la Germania ha abolito l’imposta di successione tra coniugi e tra genitori e figli per eredità di entità limitata, ma applica aliquote progressivamente elevate per patrimoni significativi. L’Italia non ha una convenzione specifica contro la doppia imposizione successoria con la Germania — per le famiglie italo-tedesche con patrimoni rilevanti, la pianificazione preventiva è particolarmente importante per evitare di pagare entità elevate in entrambi i paesi.
I beni all’estero più comuni: come si gestiscono nella successione italiana
Immobili situati all’estero
Gli immobili all’estero seguono, per gli aspetti civili (chi eredita, quali formalità), la legge del paese in cui si trovano — indipendentemente dalla nazionalità o residenza del defunto. Un appartamento a Barcellona va trasferito agli eredi con le formalità previste dalla legge spagnola, davanti a notai spagnoli, con registrazione nei registri immobiliari spagnoli.
Per la dichiarazione di successione italiana, l’immobile all’estero di un defunto residente in Italia deve essere incluso nell’attivo ereditario al suo valore di mercato alla data del decesso — non al valore catastale (che non esiste per gli immobili esteri). La valutazione avviene tipicamente tramite perizia di un professionista del paese in cui si trova l’immobile, o mediante riferimento ai prezzi di mercato documentabili.
L’imposta di successione italiana si applica sull’immobile estero (se il defunto era residente in Italia), ma con deduzione dell’eventuale imposta successoria pagata nello Stato estero. Il trasferimento formale dell’immobile all’estero agli eredi richiede comunque il completamento delle formalità locali — che possono richiedere mesi o anni, spesso con costi significativi di assistenza legale locale.
Conti bancari all’estero
I conti bancari all’estero sono un’area di crescente rilevanza per molte famiglie italiane — sia per i conti detenuti da italiani residenti in Italia (spesso in Svizzera, Lussemburgo, o paesi del Golfo) sia per i conti di stranieri residenti in Italia presso banche del loro paese d’origine.
Per i conti all’estero di un defunto residente in Italia, la procedura è analoga a quella per i conti italiani — ma con le complicazioni aggiuntive della banca straniera: documentazione da produrre secondo le regole del paese della banca, possibile necessità di apostilla o legalizzazione dei documenti italiani, tempi più lunghi, eventuale necessità di assistenza legale locale.
In aggiunta, i conti all’estero devono essere dichiarati nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana (se il titolare era residente in Italia) — e il mancato adempimento di questo obbligo da parte del defunto potrebbe aver generato sanzioni che si trasmettono agli eredi sotto forma di imposte evase (ma non di sanzioni personali, come abbiamo visto nell’articolo sui debiti ereditari).
Un aspetto pratico importante: molte banche straniere richiedono che gli eredi si presentino fisicamente allo sportello nel paese estero per completare la procedura successoria — il che aggiunge costi di viaggio e logistica alla già complessa gestione della successione.
Investimenti su piattaforme internazionali
Le piattaforme di investimento online internazionali — Interactive Brokers (USA), Degiro (Paesi Bassi), Trading 212 (Bulgaria/UK), Saxo Bank (Danimarca) — sono sempre più utilizzate da investitori italiani per la loro offerta più ampia e le commissioni più basse rispetto alle piattaforme italiane. Ma in caso di successione, creano complicazioni specifiche.
Per le piattaforme con sede in paesi UE, il Certificato Successorio Europeo (CSE) dovrebbe facilitare significativamente la procedura. Per le piattaforme con sede extra-UE (come Interactive Brokers, registrata negli USA e operante attraverso una filiale europea ma con procedure successorie basate sul diritto americano), la procedura può richiedere documentazione specifica, traduzioni certificate, e tempi molto più lunghi.
Come per i conti esteri, anche gli investimenti su piattaforme estere devono essere inclusi nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi del defunto — e la loro assenza può segnalare una situazione di non compliance fiscale che gli eredi devono gestire.
Criptovalute detenute su exchange esteri
Gli exchange di criptovalute sono spesso registrati fuori dall’Italia — Coinbase (USA/Irlanda), Binance (varie giurisdizioni), Kraken (USA). Le loro procedure successorie seguono le leggi del paese di registrazione, con requisiti documentali che variano significativamente da piattaforma a piattaforma.
Per gli exchange registrati in paesi UE (Coinbase Europe è registrata in Irlanda, Bitstamp in Lussemburgo), il Certificato Successorio Europeo facilita la procedura. Per gli exchange extra-UE, occorre seguire le procedure specifiche di ogni piattaforma, che spesso includono la notarizzazione e l’apostilla dei documenti italiani — un processo che può richiedere mesi.
Un aspetto particolarmente critico per le criptovalute su exchange esteri: se l’exchange cessa le operazioni o viene sequestrato dalle autorità (eventi non rari nel settore crypto) durante il periodo di gestione della successione, i fondi possono diventare inaccessibili o irrecuperabili. La diversificazione degli asset digitali tra più piattaforme è una buona pratica, ma complica ulteriormente la gestione successoria.
Pensioni e previdenza estera
Gli italiani che hanno lavorato all’estero spesso maturano diritti pensionistici in più paesi. Alla morte, questi diritti possono tradursi in prestazioni ai superstiti (pensione di reversibilità, capitale una tantum) soggette alle regole del paese in cui è stata maturata la pensione.
I trattati bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con numerosi paesi regolano il coordinamento tra i sistemi previdenziali — incluse le prestazioni ai superstiti. Gli eredi di un lavoratore che ha contribuito a più sistemi previdenziali devono verificare i diritti spettanti in ciascuno, spesso con l’assistenza degli enti previdenziali locali o di patronati italiani all’estero.
Gli italiani residenti all’estero: la successione per chi è emigrato
Per gli italiani residenti stabilmente all’estero (con residenza anagrafica cancellata dall’Italia e iscritti all’AIRE — Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), la successione seguirà in linea generale la legge del paese di residenza — salvo l’utilizzo della professio iuris per scegliere la legge italiana.
Dal punto di vista dell’imposta di successione italiana, se il defunto non era residente in Italia, l’imposta italiana si applica solo ai beni situati in territorio italiano — non all’intero patrimonio mondiale. Questo può essere vantaggioso se il paese di residenza del defunto ha un’imposta di successione più bassa o assente.
Un aspetto pratico importante: molti italiani all’estero mantengono beni in Italia (la casa di famiglia, un appartamento affittato, un terreno) pur essendo formalmente residenti altrove. Per questi beni, la successione richiede comunque il completamento delle formalità italiane — dichiarazione di successione, volture catastali, eventuale imposta di successione italiana sulla quota di beni italiani.
La comunicazione tra il sistema successorio estero e quello italiano può essere complessa. Il CSE (per i paesi UE) aiuta notevolmente. Per i paesi extra-UE, spesso sono necessari atti notarili stranieri apostillati e tradotti per essere riconosciuti in Italia, e atti notarili italiani apostillati per essere riconosciuti all’estero.
Gli stranieri residenti in Italia: cosa succede alla loro successione
Per gli stranieri residenti in Italia, il Regolamento UE 650/2012 si applica se il defunto era residente in un paese UE — inclusa l’Italia. Quindi la successione di un cittadino tedesco o francese che muore in Italia, dove risiedeva stabilmente, sarà in linea generale regolata dalla legge italiana (salvo che abbia esercitato la professio iuris per scegliere la legge del suo paese d’origine).
Per i cittadini di paesi extra-UE residenti in Italia, si applica la L. 218/1995 che guarda alla legge nazionale del defunto — quindi la successione di un cittadino americano, cinese o australiano residente in Italia potrebbe essere regolata dalla legge del suo paese d’origine per gli aspetti civili, ma dall’Italia per gli aspetti fiscali relativi ai beni situati in Italia.
Uno degli aspetti più rilevanti per gli stranieri residenti in Italia riguarda la quota di legittima: la legge italiana prevede quote di riserva per coniuge e figli che non esistono in tutti i sistemi giuridici. Se la legge applicabile alla successione (quella del paese di origine del defunto) non prevede la quota di legittima, un figlio italiano potrebbe trovarsi privo di tutele successorie che si aspettava. Questo tema è particolarmente rilevante per i matrimoni misti e le famiglie internazionali.
Il monitoraggio fiscale internazionale: obblighi e rischi per gli eredi
Un aspetto spesso trascurato delle successioni internazionali riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale che potrebbero non essere stati rispettati dal defunto — e che si “ereditano” come debiti fiscali.
In Italia, i residenti fiscali sono obbligati a dichiarare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi tutti gli asset finanziari detenuti all’estero che superano determinate soglie. Le sanzioni per l’omissione sono significative: dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiato per i paesi black list.
Se il defunto aveva asset all’estero non dichiarati nel Quadro RW, gli eredi si trovano di fronte a una situazione delicata: ereditano sia gli asset (con tutto il loro valore) che la posizione fiscale irregolare. Come abbiamo visto nell’articolo sui debiti ereditari, le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi — ma le imposte evase sì. In questo caso specifico, l’imposta IVAFE (imposta sugli asset finanziari esteri) non versata negli anni pregressi è un debito fiscale del defunto che gli eredi devono considerare.
La soluzione più prudente in questi casi è avviare una procedura di ravvedimento operoso per conto dell’eredità, regolarizzando la posizione prima che l’Agenzia delle Entrate la individui autonomamente — il che diventa sempre più probabile grazie allo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi (sistema CRS/DAC2) che copre ormai la grande maggioranza dei paesi con cui gli italiani intrattengono rapporti finanziari.
La pianificazione preventiva per le famiglie internazionali
Per le famiglie con legami internazionali significativi, la pianificazione successoria preventiva è ancora più importante che per le famiglie puramente nazionali — perché le conseguenze dell’improvvisazione sono potenzialmente molto più gravi in termini di costi, tempi e conflitti.
Gli strumenti di pianificazione più utilizzati in contesto internazionale:
La professio iuris nel testamento: se un italiano risiede all’estero ma preferisce che la sua successione sia regolata dalla legge italiana (che conosce meglio, che tutela maggiormente i legittimari, o che è fiscalmente più favorevole), può scegliere esplicitamente la legge italiana nel testamento. È una scelta semplice da implementare e molto efficace.
La strutturazione dei beni esteri in società holding: invece di detenere immobili esteri direttamente a nome personale, è possibile detenerli attraverso una società (italiana o estera) le cui quote sono in Italia. Questo può semplificare la successione (si trasmettono le quote societarie, soggette alla legge italiana) e ottimizzare la tassazione internazionale.
I trust internazionali: per patrimoni internazionali significativi, un trust strutturato con trustee in una giurisdizione favorevole può semplificare enormemente la successione — i beni nel trust non entrano nelle singole successioni nazionali ma vengono gestiti e distribuiti secondo le regole del trust stesso. È uno strumento complesso e costoso, ma molto efficace per i patrimoni multi-giurisdizionali.
La pianificazione assicurativa internazionale: le polizze vita emesse da compagnie assicurative in paesi con regime fiscale favorevole possono essere strumenti efficaci per trasferire ricchezza ai beneficiari in modo fiscalmente ottimizzato, anche in contesto internazionale.
Il ruolo cruciale della documentazione nelle successioni internazionali
Se nelle successioni nazionali la mancanza di documentazione è un problema significativo, nelle successioni internazionali diventa spesso un ostacolo insormontabile. Le banche straniere, gli enti previdenziali esteri, i registri immobiliari di altri paesi — tutti richiedono documentazione specifica, spesso con requisiti formali (apostilla, traduzione giurata, legalizzazione consolare) che aggiungono settimane o mesi alla gestione della successione.
La documentazione critica per le famiglie con legami internazionali include:
- Elenco completo dei beni in ogni paese, con dati identificativi precisi (coordinate bancarie, numeri di conto, dati catastali esteri, numeri di polizza assicurativa)
- Copia dei contratti rilevanti in ogni paese (mutui, contratti di locazione, accordi di investimento)
- Informazioni sui professionisti di riferimento in ogni paese (notaio, avvocato, consulente finanziario locale)
- Credenziali di accesso alle piattaforme di investimento e banking esteri
- Copia del testamento (o informazioni su dove si trova) con indicazione di eventuali professio iuris esercitate
- Documentazione della residenza fiscale (per determinare la legge applicabile e le convenzioni fiscali utilizzabili)
Questa documentazione — che per una famiglia internazionale può essere particolarmente voluminosa — deve essere conservata in modo accessibile alle persone che ne avranno bisogno al momento opportuno. Strumenti di continuità digitale come La Cassaforte Digitale sono particolarmente preziosi per le famiglie internazionali: permettono di raccogliere in un unico luogo sicuro tutte le informazioni relative ai beni in ogni paese, con la possibilità di rendere accessibili le informazioni ai delegati designati — commercialista, notaio, o familiare di fiducia — nel momento in cui è necessario, indipendentemente da dove si trovino fisicamente. Per le famiglie con beni e legami in più paesi, è la soluzione che può fare la differenza tra una successione gestita in modo ordinato e un caos burocratico internazionale. Puoi esplorarlo su lacassafortedigitale.it, con 15 giorni di prova gratuita.
Checklist per le famiglie con legami internazionali
Da fare ora, in vita:
- Mappare tutti i beni in ogni paese con i relativi dati identificativi
- Verificare se esiste una convenzione contro la doppia imposizione successoria tra Italia e i paesi rilevanti
- Valutare con il commercialista se esercitare la professio iuris nel testamento
- Verificare la compliance del Quadro RW per tutti gli asset finanziari esteri
- Identificare professionisti locali di fiducia in ogni paese (notaio, avvocato, consulente finanziario)
- Considerare il Certificato Successorio Europeo come strumento da richiedere preventivamente per i paesi UE
- Conservare tutta la documentazione in modo accessibile e sicuro
In caso di successione con elementi internazionali:
- Richiedere immediatamente il Certificato Successorio Europeo (per paesi UE)
- Identificare il professionista competente in ogni paese per le formalità locali
- Verificare la posizione fiscale del defunto in ogni paese di residenza passata o di detenzione di asset
- Aprire le pratiche di successione in tutti i paesi contemporaneamente, non in sequenza
- Valutare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nella dichiarazione di successione italiana
- Per asset digitali esteri: seguire le procedure specifiche di ogni piattaforma, verificando i requisiti documentali
Conclusioni: la complessità internazionale richiede pianificazione internazionale
La successione internazionale è un campo dove la complessità si moltiplica con ogni paese coinvolto. Non è un campo per improvvisatori — né per i professionisti né per le famiglie. Le norme di diritto internazionale privato, le convenzioni fiscali bilaterali, le procedure notarili e bancarie di paesi diversi: tutto richiede competenze specialistiche che vanno ben oltre la gestione di una successione puramente italiana.
Ma la complessità non deve essere un motivo per non pianificare — deve essere esattamente il motivo per cui la pianificazione preventiva è ancora più importante. Con la giusta strutturazione dei beni, la documentazione adeguata, e una rete di professionisti competenti nei paesi rilevanti, una successione internazionale può essere gestita in modo ordinato ed efficiente.
Se la tua situazione patrimoniale include beni o legami in più paesi, il nostro studio è a disposizione per una valutazione della tua situazione specifica — dalla verifica della compliance fiscale internazionale alla pianificazione successoria transfrontaliera. Il nostro network di professionisti internazionali ci permette di coordinare le diverse competenze necessarie per una gestione completa.
Articolo redatto con riferimento al Regolamento UE n. 650/2012, alla L. n. 218/1995, al D.Lgs. 346/1990 (art. 26), alle Convenzioni bilaterali Italia-USA (1955), Italia-Francia (1950), Italia-Regno Unito (1968). La normativa internazionale è in continua evoluzione: verificare sempre la situazione aggiornata con il proprio consulente di riferimento.