Affitto a Canone Incongruo Non Esenta dall’Accertamento
La Cassazione, con ordinanza 3396 del 16 febbraio 2026, ha stabilito che l’affitto di un’azienda a un canone incongruo e la presenza di contenziosi con fornitori non costituiscono situazioni oggettive di carattere straordinario idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività previsto per le società di comodo.
Il Test di Operatività per le Società di Comodo
Affinché una società sia considerata operativa, deve conseguire ricavi sufficienti a superare il cosiddetto test di operatività, disciplinato dall’articolo 30 della legge 724/94. Se pur proprietaria di un capannone industriale, una società che non supera questo test può essere accertata come società di comodo.
Cosa Non Costituisce Impedimento Oggettivo
La Corte ha chiarito che le “situazioni oggettive di carattere straordinario” – che la società è tenuta a dimostrare per vincere la presunzione di non operatività – comprendono solo circostanze che sfuggono al controllo causale dell’imprenditore. L’affitto a canone non congruo rientra nelle scelte gestionali dell’impresa, non in impedimenti oggettivi.
Contenziosi come Circostanza Soggettiva
La generica presenza di contenziosi con fornitori e banca mutuante integra una circostanza di natura soggettiva, non oggettiva. L’insufficienza dei ricavi derivante da scelte imprenditoriali non esonerano la società dall’applicazione della disciplina antielusiva.