Il riaddebito di spese comuni tra professionisti e società: cosa dice la norma
La prassi della condivisione degli spazi lavorativi tra professionisti rappresenta una soluzione consolidata per ottimizzare i costi di struttura quali canoni di locazione, utenze e servizi di segreteria. In questo scenario, un unico soggetto assume la titolarità dei contratti per riaddebitare pro-quota le spese agli altri occupanti. Grazie al DLgs 192/2024, attuativo della Riforma fiscale, il quadro ha subìto un’importante evoluzione. Durante Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’estensione soggettiva del principio di neutralità fiscale.
La nuova architettura normativa del TUIR
Il Legislatore ha trasformato un principio precedentemente affidato alla sola prassi amministrativa in una norma di rango primario, inserendolo direttamente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La disciplina si fonda su un meccanismo di perfetta simmetria fiscale volto a garantire la neutralità dell’operazione per il soggetto che sostiene inizialmente i costi.
I due pilastri della neutralità
Il sistema si articola attraverso due pilastri normativi. Il primo: l’articolo 54, comma 2, lettera c) del TUIR stabilisce che le somme percepite per il riaddebito ad altri soggetti delle spese per l’uso comune degli immobili e per i servizi connessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Il secondo: l’articolo 54-ter, comma 1 del TUIR sancisce che le spese oggetto di tale riaddebito non possono essere dedotte dal reddito del professionista che le ha originariamente anticipate. Si tratta di perfetta specularità.
Chi può essere il destinatario del riaddebito
Un aspetto di grande interesse emerso dai chiarimenti riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, ovvero chi possa essere il destinatario del riaddebito. La norma utilizza la locuzione generica “altri soggetti”, senza specificare che debbano essere necessariamente lavoratori autonomi persone fisiche. Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità di applicare il regime di esclusione anche quando il rimborso provenisse da soggetti che producono reddito d’impresa, come una società commerciale o una Società tra Professionisti (STP).
Il chiarimento dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha rimosso ogni incertezza fornendo un’interpretazione estensiva e favorevole ai contribuenti. È stato confermato che la norma non pone condizioni sulla qualifica giuridica o fiscale del destinatario del riaddebito. Pertanto, il principio di neutralità fiscale opera pienamente anche quando il destinatario è un esercente attività d’impresa, quando le somme sono erogate da una STP che occupa una porzione dello studio locato dal professionista, o quando il professionista ospita nei locali una società di cui è egli stesso socio o amministratore.
Implicazioni pratiche
Se siete un professionista che condivide lo studio con un collega che ha una STP, potete riaddebitare le spese senza che il rimborso generi reddito imponibile per voi. La STP, dal canto suo, non dedurrà le spese dal proprio reddito d’impresa. Se siete una STP ospitata nello studio di un professionista, il rimborso che fate non è ricavo tassabile per il professionista. Questa fluidità facilita enormemente la cooperazione logistica tra diverse entità professionali e societarie.
Documentazione richiesta
Per beneficiare della neutralità, dovete documentare adeguatamente il riaddebito: fattura per il compenso del rimborso, indicazione delle spese oggetto di riaddebito, chiara identificazione delle parti coinvolte. Se operate in ambito STP, assicuratevi che le spese comuni siano correttamente allocate nei bilanci di ciascun soggetto secondo la normativa contabile vigente.