Come trasferire lo studio ai figli o eredi senza tassazione
Il passaggio generazionale all’interno degli studi professionali ha rappresentato per lungo tempo una sfida complessa, ostacolata dalla natura fiduciaria del rapporto con i clienti e da un sistema impositivo che penalizzava il trasferimento della struttura. In passato, eventi come il decesso del professionista o la donazione dello studio ai discendenti potevano generare una tassazione immediata sulle plusvalenze latenti, colpendo in particolare elementi immateriali come l’avviamento e la clientela. Grazie alla Riforma fiscale, e nello specifico al DLgs 192/2024, il quadro normativo è mutato radicalmente.
Il nuovo regime di neutralità fiscale
L’innovazione legislativa punta a equiparare il trattamento del lavoro autonomo a quello tipico dell’impresa, garantendo che il trasferimento gratuito non sia considerato un evento realizzativo di componenti reddituali. L’articolo 177-bis del TUIR, comma 2, lettera d) stabilisce che la cessione per mortis causa o per atto gratuito di uno studio individuale non genera plusvalenze o minusvalenze tassabili. Questo rappresenta una novità assoluta.
La definizione di “studio professionale”
Affinché il regime di favore possa applicarsi, è necessario che l’oggetto del trasferimento risponda a una definizione precisa. Deve trattarsi di un complesso unitario di attività materiali e immateriali. Tale insieme deve includere espressamente la clientela e ogni altro elemento organizzato per l’esercizio dell’attività professionale. Devono essere ricomprese anche le relative passività legate all’organizzazione dello studio. Attraverso questa formulazione, il Legislatore riconosce lo studio non come una mera sommatoria di beni, ma come un’entità organizzata, analoga al concetto civilistico di azienda.
La continuità dei valori fiscali
Il cardine del sistema è la continuità dei valori fiscali tra il dante causa (il defunto o il donante) e l’avente causa (l’erede o il donatario). Si verifica una simmetria fiscale per cui l’erede o il donatario subentra nella medesima posizione del professionista originario. Ciò implica risvolti pratici fondamentali: il professionista non subisce alcuna tassazione sulle plusvalenze latenti al momento del passaggio; il beneficiario iscrive i beni ricevuti allo stesso valore fiscale che avevano in precedenza; qualora un asset come la clientela avesse valore fiscale zero per il donante, esso manterrà tale valore per il beneficiario, rinviando l’imposizione fiscale all’eventuale momento di una futura vendita a titolo oneroso.
La gestione della transizione dopo l’apertura della successione
Una disposizione di particolare rilievo è contenuta nel comma 3 dell’articolo 177-bis. La norma prevede che la neutralità fiscale resti valida anche se gli eredi formano un’associazione per continuare temporaneamente l’attività e decidono di scioglierla entro 5 anni. Se a seguito dello scioglimento, lo studio viene acquisito da un solo erede che intende proseguire la professione, il passaggio interno rimane esentasse. Questo strumento consente una gestione flessibile della fase post-mortem, permettendo agli eredi di stabilizzare lo studio prima di assegnarlo definitivamente.
Il vuoto normativo sulla mancata prosecuzione
Nonostante i vantaggi, la disciplina presenta alcune zone d’ombra. La neutralità è strettamente legata alla prosecuzione dell’attività da parte del beneficiario. Nel comparto d’impresa la vendita successiva da parte dell’erede è chiaramente normata come reddito diverso. Per gli studi professionali, invece, manca una disposizione analoga. Il rischio emerge quando l’erede, magari non in possesso delle abilitazioni professionali necessarie, riceve lo studio in neutralità ma decide di cederlo a terzi invece di continuare l’attività. In assenza di una norma di chiusura, la qualificazione fiscale del corrispettivo ricevuto rimane incerta.
Strategie di pianificazione successoria
Se siete professionisti con uno studio consolidato, considerate la pianificazione della successione nel contesto della nuova normativa. Documentate accuratamente il valore dei componenti dello studio (clientela, avviamento, attrezzature). Discutete con i vostri eredi o donatari le implicazioni della prosecuzione dell’attività. Se uno dei beneficiari non intende continuare la professione, valutate le conseguenze fiscali di una successiva cessione a terzi. Consultate un commercialista specializzato in planificazione successoria.