La Cassazione chiarisce la responsabilità personale dell’amministratore nei reati societari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1077 del 23 gennaio 2026, ha ribadito un principio importante in tema di confisca per equivalente: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti del rappresentante legale di una società non ha natura punitiva né risulta sproporzionato, anche qualora quest’ultimo non abbia tratto un profitto personale diretto dall’illecito. Il caso esaminato riguardava un sistema di società schermo finalizzato all’evasione di IVA e IRES, dove il Gip di Foggia aveva disposto il blocco dei beni della società e, in caso di incapienza, di quelli dell’amministratore.
La funzione ripristinatoria della confisca
La confisca prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 possiede una funzione ripristinatoria e non meramente afflittiva. Nei reati tributari, il profitto illecito è immediatamente quantificabile nel risparmio di spesa derivante dal mancato versamento delle imposte. Tale vantaggio si radica inizialmente nel patrimonio dell’ente che ne ha beneficiato.
La confisca per equivalente come strumento sussidiario
La confisca per equivalente interviene con una funzione di sussidiarietà forte. Viene attivata solo quando la confisca diretta del profitto presso la società non è oggettivamente praticabile. Opera come un rimedio sostitutivo che mira a neutralizzare il vantaggio economico ottenuto, restando rigorosamente entro i confini del valore del profitto non recuperato. Non determina uno spostamento arbitrario della sanzione sulla persona fisica, ma mantiene la finalità di neutralizzazione del vantaggio illecito.
Il ruolo dell’amministratore e la responsabilità soggettiva
Un punto cardine della decisione riguarda la qualifica dell’indagato. L’amministratore non può essere considerato un terzo estraneo al reato. Essendo colui che ha posto in essere la condotta penalmente rilevante, la misura lo colpisce in quanto autore dell’illecito. Secondo la Suprema Corte, ciò che rileva non è l’arricchimento personale o l’effettiva percezione materiale del denaro, bensì la riconducibilità soggettiva della condotta criminosa.
Proporzionalità della misura
Il ricorso presentato dalla difesa eccepiva la violazione dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando una presunta sproporzione della misura. La Cassazione ha però chiarito che non sussiste alcuna violazione, poiché la corrispondenza tra le somme sequestrate e l’evasione contestata assorbe ogni valutazione di proporzionalità.
La conformità normativa della confisca
La misura è considerata conforme all’ordinamento costituzionale e sovranazionale in quanto: è vincolata al quantum del profitto residuo e tracciabile, evitando duplicazioni con altri recuperi fiscali; non costituisce una sanzione automatica o indifferenziata, ma è strettamente legata al vantaggio economico illecito; non viola il principio di personalità della responsabilità penale né il diritto di proprietà, restando confinata nel perimetro di una misura di sicurezza patrimoniale.
Cosa significa per gli amministratori
Se siete amministratore di una società, assumete la responsabilità personale per eventuali condotte evasive poste in essere dalla società. Non basta il fatto che l’arricchimento sia patrimonio della società: se avete deliberatamente orchestrato l’evasione, potete essere colpiti da confisca personale. La lezione pratica è mantenere rigore nella compliance tributaria della società e documentare che eventuali scelte contestate erano basate su interpretazioni ragionevoli della normativa, non su frode volontaria.