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    Home » RC Auto: nuove regole IVASS su attestato e merito
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    RC Auto: nuove regole IVASS su attestato e merito

    adminBy adminMarzo 7, 2026Nessun commento6 Mins Read0 Views
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    La riforma IVASS della Responsabilità Civile Auto

    La normativa IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 58 del 10 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, introduce una revisione sistematica delle regole di gestione della storia sinistri, dei contenuti dell’attestato di rischio, e dell’assegnazione della Classe di Merito Universale (CU) per l’assicurazione della Responsabilità Civile Auto. Questa riforma rappresenta un aggiornamento significativo del sistema di tariffazione assicurativa, introducendo maggiore trasparenza e tracciabilità nella valutazione del rischio del conducente e del veicolo.

    L’obiettivo della riforma è modernizzare il sistema di classificazione del rischio assicurativo, garantire una maggiore equità nella determinazione dei premi assicurativi, e fornire al consumatore informazioni più chiare sulla propria storia sinistrale e sulla posizione di merito nel sistema. Il documento di riferimento rimane l’attestato di rischio, ma con contenuti significativamente ampliati e standardizzati.

    Contenuti obbligatori dell’attestato di rischio

    L’attestato di rischio, in base alla nuova normativa, deve contenere elementi obbligatori specifici e dettagliati. L’attestato deve identificare il veicolo in maniera univoca tramite il codice IUR (Identificativo Univoco del Rischio), deve contenere i dati tecnici completi del veicolo (marca, modello, anno di immatricolazione, numero di telaio), e i dati relativi al modulo tariffario utilizzato (forma di copertura assicurativa, garanzie incluse).

    Un elemento centrale è la “Sezione F”, la quale contiene: l’elenco dei debiti di franchigia non ancora pagati, e la storia completa della Classe di Merito nel periodo coperto dall’attestato, indicando sia la “provenienza” della classe (da quale assicurazione proviene, nel caso di cambio assicuratore) che l'”assegnazione” della classe (quale classe è stata assegnata per l’anno di copertura corrente). Inoltre, l’attestato deve contenere una tabella dettagliata dei sinistri pagati negli ultimi 10 anni, ordinati cronologicamente, indicando data, importo e natura del sinistro.

    Assegnazione della Classe di Merito Universale (CU)

    La Classe di Merito Universale (CU) è il sistema di classificazione del rischio per i veicoli assicurati. Le nuove regole stabiliscono i criteri di assegnazione come segue:

    Per i veicoli nuovi (prima immatricolazione): la CU iniziale è 14 (la classe mediana del sistema). Per i veicoli già assicurati: la CU da assegnare all’anno successivo è quella risultante dall’ultima polizza dell’anno precedente, proveniente dall’attestato di rischio della precedente assicurazione. Per i veicoli senza documentazione: in assenza di attestato di rischio valido, viene applicata una penalità CU 18 (la classe peggiore), al fine di disincentivare l’omissione di documentazione e proteggere gli assicuratori dal rischio di selezione avversa.

    Periodo di osservazione e applicazione delle sanzioni

    Il periodo di osservazione per il calcolo della CU è strutturato come segue: per il primo anno di assicurazione, il periodo di osservazione inizia dalla data di inizio della polizza e termina 60 giorni prima della data di scadenza della polizza. Per gli anni successivi, il periodo di osservazione inizia dal 60º giorno prima della data di inizio della polizza e termina il 60º giorno prima della data di scadenza della polizza.

    Sinistri con colpevolezza paritaria (ossia sinistri nei quali la responsabilità è suddivisa tra i due conducenti) non comportano un immediato peggioramento della CU (malus) al momento della constatazione del sinistro. Tuttavia, se nel corso di 5 anni il conducente accumula sinistri con colpevolezza paritaria pari o superiore al 51%, scatta il malus applicabile alla CU successiva.

    Casi speciali: trasferimento di proprietà, leasing, noleggio, veicoli esteri

    La riforma IVASS prevede regole specifiche per situazioni particolari: in caso di trasferimento di proprietà del veicolo tra due soggetti assicurati, la CU associata al veicolo prosegue con il nuovo proprietario, sulla base della storia sinistrale accumulata. In caso di leasing o noleggio a lungo termine, il conducente mantiene una posizione assicurativa separata e accumula merito personale indipendentemente dal proprietario del veicolo.

    Per i veicoli importati dall’estero e precedentemente assicurati in paesi stranieri, gli assicuratori hanno la facoltà di richiedere documentazione della storia sinistrale estera. Se la documentazione estera è disponibile e affidabile, può essere riconosciuta per il calcolo della CU iniziale in Italia. Se la documentazione non è disponibile o non è ritenuta affidabile, si applica la CU 18 (penalità per mancanza di documentazione).

    Validità dell’attestato di rischio nel tempo

    L’attestato di rischio ha una validità limitata: rimane valido per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza della polizza alla quale si riferisce. Questo significa che se una polizza scade il 31 dicembre 2024, l’attestato relativo rimane valido fino al 31 dicembre 2029. Dopo la scadenza di questo periodo, l’attestato non può più essere utilizzato per l’assegnazione della CU in caso di nuova assicurazione presso un nuovo assicuratore.

    Nel caso in cui il rischio sia stato sospeso (ad esempio, il veicolo non è stato immatricolato durante un periodo) o abbia cessato (ad esempio, il veicolo è stato demolito o esportato), l’attestato di rischio mantiene comunque la sua validità per il periodo di 5 anni, poiché il diritto al riconoscimento della storia sinistrale non si estingue semplicemente per il fatto che il rischio non sia più in corso.

    Implicazioni pratiche per assicurati e assicuratori

    Per gli assicurati, la riforma IVASS aumenta la trasparenza: avrete accesso a informazioni molto più dettagliate sulla vostra storia sinistrale e sulla vostra Classe di Merito. È importante conservare l’attestato di rischio con cura e utilizzarlo correttamente al momento del cambio di assicurazione, poiché un attestato incompleto o un’assegnazione di penalità CU 18 per mancanza di documentazione può comportare premi assicurativi significativamente più alti.

    Per gli assicuratori, la riforma impone nuovi obblighi di gestione dati e di comunicazione, richiedendo sistemi informatici robusti per la gestione della Sezione F e della storia sinistrale dettagliata.

    Il consiglio dello studio

    Se siete un assicurato con una polizza RC Auto, richiedete al vostro assicuratore una copia completa dell’attestato di rischio secondo le nuove specifiche IVASS. Verificate che contenga la Sezione F con la storia completa della vostra CU e la tabella dei sinistri degli ultimi 10 anni. Conservate questo documento con cura, poiché sarà essenziale al momento del cambio di assicuratore. Se notate discrepanze nella vostra storia sinistrale o nella vostra CU, contestate immediatamente presso l’assicuratore. Se gestite una flotta di veicoli, assicuratevi di avere sistemi di tracciamento della documentazione di attestato di rischio per tutti i veicoli, al fine di evitare penalità CU 18 in caso di future assicurazioni. Per questioni complesse relative alla vostra classificazione assicurativa, contattateci per una consulenza.

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