La questione: bollo sì o bollo no?
Con l’Interpello n. 67/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un dubbio che interessava molte società: la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese è soggetta all’imposta di bollo? La risposta è no, a determinate condizioni.
Chi deve comunicare il domicilio digitale
La Legge di Bilancio 2025 e il successivo decreto-legge n. 159/2025 hanno progressivamente esteso l’obbligo di comunicare un domicilio digitale personale al Registro delle Imprese. Inizialmente riservato alle imprese societarie e individuali, l’adempimento è stato allargato anche alle figure apicali della governance aziendale. I soggetti attualmente tenuti alla comunicazione sono:
- L’amministratore unico
- L’amministratore delegato
- Il presidente del consiglio di amministrazione, ma solo in assenza di un amministratore delegato
Un aspetto importante: il domicilio digitale personale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa. Le società già iscritte avrebbero dovuto provvedere entro il 31 dicembre 2025 o, in ogni caso, al momento del rinnovo o conferimento dell’incarico.
Perché l’Agenzia riconosce l’esenzione
Il punto centrale dell’interpello riguardava l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008. Sebbene la norma fosse originariamente pensata per il domicilio dell’impresa, l’Agenzia ha adottato una lettura estensiva e favorevole al contribuente.
Il ragionamento è lineare: la finalità della norma è ridurre i costi amministrativi e uniformare l’uso della PEC per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. Applicare il bollo alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori — che è una formalità analoga a quella dell’impresa — sarebbe incoerente con gli obiettivi di integrazione nel sistema digitale nazionale.
I limiti dell’esenzione: attenzione ai dettagli
L’agevolazione non è però automatica e illimitata. L’Agenzia ha posto vincoli rigorosi:
- L’esenzione si applica esclusivamente ai domicili digitali degli amministratori indicati dalla norma (unico, delegato o presidente)
- Non opera se la comunicazione al Registro delle Imprese contiene ulteriori elementi oltre alla mera indicazione della PEC
- Sono esclusi dall’esenzione tutti i soggetti non espressamente menzionati dall’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 179/2012
Cosa fare in pratica
Se la vostra società deve ancora comunicare il domicilio digitale degli amministratori, o se è in programma un rinnovo delle cariche, è il momento di provvedere. L’operazione va effettuata tramite il Registro delle Imprese, avendo cura di compilare la pratica con la sola indicazione della PEC dell’amministratore, senza aggiungere informazioni ulteriori che farebbero perdere il diritto all’esenzione dal bollo.
Il consiglio dello studio
Verificate che gli amministratori della vostra società abbiano un indirizzo PEC personale diverso da quello aziendale e che la comunicazione al Registro delle Imprese sia stata effettuata correttamente. Se avete dubbi sulla procedura o sull’applicazione dell’esenzione dal bollo, contattateci: vi assisteremo nell’adempimento evitando costi inutili.