La sentenza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 1271 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su un tema ricorrente nel contenzioso tributario: le erogazioni gratuite tra società appartenenti allo stesso gruppo sono deducibili dal reddito d’impresa? La risposta, in assenza di specifici presupposti, è negativa.
Il caso concreto
La vicenda nasceva da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società in accomandita semplice (Sas) emiliana. Nel 2009, la Sas aveva utilizzato proventi derivanti dalla cessione del proprio patrimonio immobiliare per estinguere i debiti di una Srl con la quale condivideva la medesima compagine sociale. Contabilmente, la Sas aveva registrato il versamento alla consociata come onere straordinario, tentando di neutralizzare l’impatto sul reddito imponibile.
Gruppo di fatto: la Cassazione dice no
I giudici di merito avevano inizialmente accolto la tesi della società, ravvisando l’esistenza di un gruppo di fatto che avrebbe giustificato l’inerenza fiscale dell’operazione. La Cassazione ha invece ribaltato questo orientamento, stabilendo che l’appartenenza a un gruppo non può basarsi su indici meramente formali.
La Corte ha rilevato l’insussistenza del gruppo di fatto per diversi motivi:
- Insufficienza della compagine comune: la semplice condivisione di soci e amministratori non prova un potere di direzione e coordinamento effettivo
- Mancanza di atti gestionali unitari: non erano stati individuati concreti atti di gestione che dimostrassero una direzione comune
- Assenza di vincoli negoziali: tra le due società non esisteva alcun vincolo contrattuale idoneo a giustificare un’operatività integrata
- Prevalenza dell’interesse dei soci: l’operazione aveva portato alla perdita dell’unica attività della Sas, soddisfacendo l’interesse personale dei soci a evitare il fallimento della Srl
Le conseguenze fiscali: deducibilità solo nei limiti dell’art. 100 TUIR
Accertata la natura di liberalità infragruppo, il versamento effettuato dalla Sas diventa deducibile solo entro i rigidi limiti previsti dall’articolo 100 del TUIR, che regola la deducibilità degli oneri di utilità sociale. La sentenza ribadisce un principio importante: la spontaneità o il soccorso finanziario non trasformano un’erogazione gratuita in un costo d’impresa integralmente deducibile.
Pagare i debiti di un’altra società resta un’operazione civilisticamente lecita, ma non genera automaticamente un beneficio fiscale per chi la compie. L’appartenenza a un gruppo, di per sé, non costituisce una giustificazione sufficiente per la deduzione integrale dell’onere.
Il consiglio dello studio
Se la vostra società ha effettuato o sta valutando erogazioni a favore di società collegate o controllate, è fondamentale verificare preventivamente la sussistenza di un reale vincolo di gruppo con direzione e coordinamento documentati. In assenza di questi presupposti, il rischio è la ripresa a tassazione delle somme erogate. Contattateci per un’analisi della vostra situazione.