La sentenza storica della Corte di Giustizia UE
Con la sentenza del 5 marzo 2026 (causa C-472/2024), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio destinato a fare scuola nel mondo della fiscalità digitale: lo scambio di valute reali contro valuta virtuale utilizzabile all’interno di un videogioco online non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le operazioni finanziarie. In altre parole, vendere moneta virtuale (il cosiddetto oro in-game) è un’operazione soggetta ad IVA.
Il caso: l’oro virtuale lituano
La controversia è nata in Lituania, dove una società specializzata nella compravendita di moneta virtuale per videogiochi online aveva omesso di dichiarare e versare l’IVA su queste transazioni, ritenendole assimilabili a operazioni finanziarie esenti. L’amministrazione fiscale lituana aveva contestato questa impostazione e la questione era arrivata fino alla Corte di Giustizia UE.
Perché la moneta virtuale non è esente
La Corte ha chiarito che le esenzioni previste dall’articolo 135 della direttiva IVA devono essere interpretate restrittivamente. Le valute non tradizionali possono essere considerate operazioni finanziarie esenti solo se soddisfano due requisiti cumulativi:
- Devono essere accettate dalle parti come mezzo di pagamento alternativo a quelli legali
- Non devono avere altre finalità oltre a quella di fungere da mezzo di pagamento
L’oro virtuale dei videogiochi non soddisfa nessuno dei due requisiti: non può essere utilizzato al di fuori del gioco per acquistare beni o servizi reali, non appartiene nemmeno al giocatore secondo le condizioni d’uso, e ha come unico scopo l’accesso a funzionalità interne al gioco stesso.
Non è nemmeno un buono multiuso
La Corte ha escluso anche la possibilità di qualificare la moneta virtuale come buono multiuso ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA. Un buono richiede l’obbligo di essere accettato come corrispettivo per beni o servizi futuri, mentre l’oro del videogioco è un servizio elettronico consumabile: il vantaggio è diretto e immediato per il giocatore, non uno strumento per ottenere qualcos’altro.
Come si calcola l’IVA
La conseguenza pratica è rilevante. L’operazione viene qualificata integralmente come prestazione di servizi elettronici, e la base imponibile non è limitata alla provvigione o alla differenza tra prezzo di acquisto e vendita, ma consiste nell’intero corrispettivo percepito per la vendita dell’oro virtuale. L’IVA va quindi riscossa sulla totalità della somma versata dal giocatore.
Il consiglio dello studio
Se operate nel settore dei servizi digitali, del gaming online o del commercio di beni virtuali, questa sentenza ha implicazioni concrete sul trattamento IVA delle vostre transazioni. Vi invitiamo a verificare la corretta qualificazione fiscale delle vostre operazioni e a contattarci per un confronto sugli adempimenti necessari.