• La Cassazione, con la sentenza n. 24694/2021, ha stabilito che la “legge Cirinnà” non può essere
applicata retroattivamente a fini previdenziali. Nello specifico, il diritto all’assegno di reversibilità può
avvenire solo nel caso di unione civile poiché la convivenza non basta.
Assegno di reversibilità in caso di unione civile
Assegno di reversibilità in caso di unione civile