Quando l’acquisizione di azioni non giustifica l’accertamento sintetico
La Cassazione, con l’ordinanza 3777 del 19 febbraio 2026, ha stabilito un principio fondamentale in materia di redditometro: il semplice possesso di azioni non rappresenta automaticamente un indice di maggiore capacità economica se non è dimostrato l’effettivo pagamento del prezzo. Questo chiarimento è di grande rilevanza pratica per chi investe in società.
Il fondamento normativo del redditometro
L’articolo 38 del DPR 600/73 consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta. L’onere della prova si ribalta: tocca al contribuente dimostrare che quelle spese erano finanziate con redditi diversi, esenti o comunque esclusi dalla base imponibile. Tuttavia, per “spese” la legge intende esborsi reali di denaro.
Quando non c’è spesa effettiva
L’acquisto di un bene tramite accollo di debito o mediante cambiali non comporta un’effettiva uscita di denaro. In questi casi, manca una vera erogazione e quindi non si manifesta una reale capacità economica. Lo stesso vale se acquisite azioni sottoscrivendo cambiali, promettendo pagamento futuro: la legge richiede spese “effettivamente sostenute”, non promesse di spesa.
La prova contraria del contribuente
Se l’Amministrazione vi contesta un accertamento sintetico fondato sull’acquisto di un pacchetto azionario, la vostra difesa passa per la dimostrazione che il pagamento non è avvenuto effettivamente o che è stato simulato. Dovete fornire prove documentali che evidenzino come il versamento non sia stato fatto realmente o come l’operazione sia stata fittizia.
Casi recenti e orientamento giurisprudenziale
Nel caso esaminato dalla Cassazione, si contestava l’acquisto di un’azienda il cui corrispettivo era stato pagato parzialmente in contanti e parzialmente con cambiali. La questione cruciale era proprio quella delle cambiali: costituiscono promesse di pagamento, non pagamenti effettivi. Pertanto, non esprimono reale capacità economica nel momento dell’acquisto.
Le conseguenze della riforma tributaria
Anche dopo la riforma del decreto-legge 78/2010, che ha modificato il sistema dei redditometri, questi principi rimangono validi. La norma fa espresso riferimento alle “spese sostenute”, e l’interpretazione giurisprudenziale è costante: non si considerano spese effettive quelle non accompagnate da effettivo esborso di denaro.
Strategie difensive
Se siete imprenditori con frequenti operazioni di acquisizione azionaria, conservate meticolosamente la documentazione relativa ai pagamenti effettuati. Provate ogni versamento con estratti bancari, bonifici, assegni. Se utilizzate cambiali, integrate con prove di pagamento successivo. Nelle contestazioni, insistete sull’onere probatorio dell’Amministrazione: deve dimostrare che avete realizzato effettive uscite di denaro, non che avete acquisito valori cartacei.