La L. 38/2023 di conversione del D.L. 11/2023, nei casi di edilizia libera, per i quali non è necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, permette la fruizione alternativa dei bonus edilizi anche per i lavori non ancora avviati. Prima della conversione il decreto consentiva lo sconto in fattura e la cessione del credito solo in caso di lavori avviati entro il 16.02.2023; la legge, invece, ritiene sufficiente che entro la stessa data sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi. Per provarlo occorre avere versato un acconto o, in mancanza, è sufficiente che committente e prestatore attestino l’esistenza ante 16.02.2023 dell’accordo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.