Il diritto di abbandonare la professione anche in caso di procedimenti disciplinari
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), attraverso il Pronto Ordini n. 2/2026, ha fornito chiarimenti decisivi sulla possibilità di ottenere la cancellazione dall’Albo professionale anche durante lo svolgimento di procedimenti disciplinari. Questa novità rappresenta un importante riconoscimento della libertà di autodeterminazione professionale, basato su una pronuncia della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme che impedivano la cancellazione dall’Albo di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari. Il principio sottostante è che l’appartenenza a un ordine professionale non può essere imposta d’autorità quando viene meno l’interesse o la possibilità di esercitare la professione. Secondo la Corte, il divieto di cancellazione lederebbe i principi costituzionali di autodeterminazione, uguaglianza e libertà di professione.
L’applicazione al settore dei commercialisti
Il Ministero della Giustizia ha confermato, con parere del luglio 2025, che tali principi sono direttamente applicabili anche all’ordinamento dei commercialisti. Ne consegue la necessità di adottare una lettura costituzionalmente orientata delle norme professionali, escludendo la validità di qualsiasi divieto di cancellazione per iscritti sottoposti ad azione disciplinare.
Effetti sulla cancellazione dell’iscritto
Quando l’istanza di cancellazione è accolta, i suoi effetti sono immediati sul piano sanzionatorio. Innanzitutto, la cancellazione dall’Albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare pendente al momento della richiesta. Non è una punizione alla rovescia: semplicemente, se non siete più iscritti, non potete essere sanzionati dall’ordinamento.
La possibilità di rientrare in futuro
Tuttavia, l’estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale. Se in futuro decideste di rientrare nell’Albo, l’azione disciplinare dovrà essere nuovamente iniziata relativamente agli stessi fatti, a condizione che non sia nel frattempo maturata la prescrizione. Praticamente, non potete “scappare” dalle responsabilità deontologiche mediante un’uscita temporanea.
L’equilibrio tra libertà e responsabilità
Il sistema così delineato garantisce il rispetto della libertà individuale senza rinunciare alla tutela del decoro professionale. Se decidete di non esercitare più la professione, potete uscire dall’Albo anche se incriminati. Ma se rientrate, dovrete affrontare le stesse responsabilità che vi abbandonavate. Questo previene un uso strumentale della cancellazione.
Cosa fare se siete commercialisti
Se siete coinvolti in procedimenti disciplinari e desiderate abbandonare la professione, potete ora presentare richiesta di cancellazione. Compilate il modulo presso il vostro Ordine territoriale. Se later rientrate in professione, sappiate che il procedimento disciplinare riprenderà dai fatti originari. Consultate un legale specializzato per valutare le implicazioni della vostra scelta.