L’Inps, con la circolare 16.05.2023, n. 45, ha fornito istruzioni sull’aumento dal 30% al 80% dell’indennità prevista per un mese di congedo parentale, introdotto dall’art. 1, c. 359 L. 197/2022 (Bilancio 2023). La norma ha modificato l’art. 34, D.Lgs. 151/2001, prevedendo che dal 1.01.2023 i genitori, in alternativa tra loro, possano ottenere un mese di congedo parentale pagato al 80% (in luogo del 30%). L’elevazione dell’indennità opera sino al 6° anno di vita del bambino e solo se la fine del congedo obbligatorio di maternità o di paternità si colloca oltre il 31.12.2022.
La circolare introduce nuovi codici evento (PG0 – PG1) e un nuovo codice per il conguaglio (L328) che saranno operativi dal mese di luglio; fino a giugno si dovranno utilizzare i codici già in uso.
Corretta anche una precedente indicazione del messaggio 659/2023, precisando che la codifica da utilizzare per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” è “L050” e non “L053”.
Congedo parentale 80%
Congedo parentale 80%