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    Home » Conti correnti cointestati, investimenti e strumenti finanziari nella successione: cosa succede davvero al conto in banca
    Blog Notizie

    Conti correnti cointestati, investimenti e strumenti finanziari nella successione: cosa succede davvero al conto in banca

    adminBy adminFebbraio 23, 2026Nessun commento21 Mins Read0 Views
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    Tra tutte le domande che i familiari di un defunto pongono nelle prime ore e nei primi giorni dopo il decesso, una è quasi universale: “Cosa succede al conto in banca?” È la domanda più pratica, più urgente, e spesso quella a cui si riceve la risposta meno chiara — perché la realtà dei conti bancari nella successione è più articolata di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.

    In Italia, la gestione dei conti correnti e degli strumenti finanziari nella successione è regolata da una combinazione di norme civilistiche, fiscali e bancarie che produce risultati spesso controintuitivi: un conto cointestato non si “dimezza” automaticamente alla morte di un cointestatario; un dossier titoli pieno di BOT e BTP può bloccarsi completamente anche se il valore è enorme; un conto individuale può essere congelato dalla banca anche per un solo giorno mentre arrivano le istruzioni giuste. E le banche — per eccesso di cautela o per scarsa formazione del personale — spesso applicano restrizioni più severe di quelle richieste dalla legge, lasciando i familiari senza liquidità in un momento in cui ne hanno disperatamente bisogno.

    Questa guida analizza in modo sistematico cosa succede a ogni tipo di strumento finanziario alla morte del titolare: conti correnti individuali e cointestati, libretti di risparmio, dossier titoli, azioni quotate e non, fondi comuni di investimento, obbligazioni, BOT e BTP. Con le procedure concrete da seguire, i tempi realistici da aspettarsi, e le strategie per evitare i blocchi più comuni.


    Il conto corrente individuale: il blocco e come gestirlo

    Alla morte del titolare di un conto corrente individuale, la banca — appena viene a conoscenza del decesso — blocca il conto. Non può fare diversamente: i movimenti autorizzati solo dal titolare deceduto non possono più essere eseguiti, e la banca deve attendere che gli eredi si identifichino formalmente prima di operare qualsiasi trasferimento.

    Il blocco è immediato per alcune operazioni (pagamenti disposti dal defunto con firma digitale dopo la morte, addebiti SEPA programmati) mentre per altri avviene progressivamente man mano che la banca viene informata del decesso (tipicamente da comunicazione dei familiari, ma anche da segnalazioni comunali o Agenzia delle Entrate).

    Cosa rimane accessibile durante il blocco

    Anche con il conto bloccato, alcune operazioni rimangono possibili:

    • La consultazione del saldo e degli estratti conto (dai familiari con delega o con documentazione successoria)
    • L’incasso di assegni già emessi prima della morte (se correttamente datati e firmati)
    • In alcuni casi, il prelievo per spese funebri — alcune banche consentono ai familiari di prelevare una somma limitata per le spese funebri documentate, prima del completamento della successione, sulla base di accordi pratici non sempre formalizzati

    Cosa non è possibile durante il blocco:

    • Prelievi non autorizzati dai familiari
    • Bonifici in uscita
    • Pagamenti di utenze o rate (che si bloccheranno per mancanza di addebito — occorre trasferirli su un altro conto)
    • Uso di carte di debito o credito intestate al defunto (tecnicamente non autorizzato, anche se alcune banche non bloccano immediatamente le carte)

    Il processo di sblocco: dalla notifica della successione alla distribuzione

    Per sbloccare il conto e accedere alle somme, gli eredi devono presentare alla banca:

    1. Certificato di morte (o estratto per riassunto dell’atto di morte)
    2. Dichiarazione di successione (o copia della stessa presentata all’Agenzia delle Entrate) — questo è il documento che certifica chi sono gli eredi e in quale misura
    3. Autocertificazione degli eredi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la qualità di erede (spesso richiesta per importi più limitati in alternativa alla dichiarazione di successione completa)
    4. Copia del testamento (se esiste), pubblicato da notaio
    5. Atto di accettazione dell’eredità (per importi significativi, alcune banche lo richiedono)

    I tempi reali per il completamento di questa procedura variano significativamente: da 2-4 settimane per successioni semplici con un unico erede e tutta la documentazione già disponibile, a diversi mesi per successioni complesse con testamento contestato, più eredi, o attività patrimoniali diversificate che richiedono più tempo per essere valorizzate nella dichiarazione di successione.

    Il problema della liquidità immediata: il blocco del conto crea spesso una difficoltà concreta nelle prime settimane — le spese funebri, le utenze, le rate del mutuo devono essere pagate, ma il conto del defunto è bloccato. La soluzione preventiva è che il coniuge abbia sempre un conto corrente individuale con liquidità sufficiente per coprire 2-3 mesi di spese, indipendente dal conto del defunto. La soluzione emergenziale è il prelievo per spese funebri (da concordare con la banca) o il ricorso alla liquidità personale degli eredi in attesa dello sblocco.


    Il conto corrente cointestato: la regola del 50% e le sue eccezioni

    Il conto corrente cointestato tra due soggetti (tipicamente marito e moglie, o genitore e figlio) è uno dei casi più frequenti e più fraintesi della successione bancaria. La regola generale prevista dalla legge è semplice ma spesso ignorata:

    In caso di morte di un cointestatario di un conto cointestato a firma disgiunta (dove ciascuno può operare autonomamente), il conto non viene bloccato per intero — il cointestatario superstite mantiene il diritto di operare sulla propria metà. La metà del conto spettante al defunto (presunta in quote uguali, salvo prova contraria) diventa parte dell’asse ereditario e viene “bloccata” in attesa della successione.

    In pratica: un conto cointestato con 100.000 euro alla morte di uno dei due titolari si “dimezza” formalmente — 50.000 euro rimangono nella disponibilità del superstite, 50.000 euro entrano nell’asse ereditario del defunto.

    La presunzione di parità e come superarla

    La legge presume che le somme sul conto cointestato appartengano in parti uguali ai cointestatari — 50% ciascuno. Questa presunzione è però relativa: può essere superata con prova contraria documentale. Se il conto era cointestato tra genitore e figlio ma tutti i versamenti provenivano dal genitore, gli eredi possono documentare (con gli estratti conto) che il 100% del saldo appartiene all’asse ereditario del genitore, non al 50% del figlio.

    Questa distinzione ha rilevanza fiscale concreta per la dichiarazione di successione: se i versamenti sono interamente del defunto, il 100% del saldo va incluso nell’attivo ereditario, non solo il 50%.

    Il comportamento delle banche nella pratica

    La realtà operativa delle banche diverge spesso dalla norma. Molte banche, per eccesso di cautela, bloccano l’intero saldo del conto cointestato alla notifica del decesso di uno dei cointestatari — anche se la legge permetterebbe al superstite di continuare ad operare sulla propria metà. Questo blocco è tecnicamente illegittimo, ma le banche lo applicano comunque per evitare il rischio che il superstite prelevi somme eccedenti la propria quota.

    Gli eredi che si trovano in questa situazione hanno diritto a richiedere formalmente alla banca lo sblocco immediato della quota del superstite (il 50%) — eventualmente con una lettera raccomandata che cita la normativa applicabile. Se la banca non si adegua, è possibile presentare un esposto all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

    Il conto cointestato a firma congiunta

    Se il conto è cointestato a firma congiunta (entrambi i titolari devono firmare per ogni operazione), il conto si blocca completamente alla morte di un titolare — perché la firma del defunto non può più essere raccolta. Il superstite deve attendere il completamento della successione per accedere alle somme. Questo tipo di cointestazione, spesso scelto per ragioni di controllo reciproco, diventa particolarmente problematico in caso di successione.


    I libretti di risparmio: nominativi e al portatore

    I libretti di risparmio — ormai relativamente rari rispetto ai conti correnti, ma ancora diffusi soprattutto tra le generazioni più anziane — seguono regole simili ai conti correnti, con alcune specificità.

    I libretti nominativi (intestati a un nome specifico) entrano nell’asse ereditario alla morte del titolare e vengono gestiti secondo le procedure successorie standard. La banca richiede la stessa documentazione del conto corrente prima di consentire il prelievo agli eredi.

    I libretti al portatore — ovvero quelli che chiunque possiede fisicamente può riscuotere — erano stati progressivamente eliminati dalla normativa antiriciclaggio italiana (D.Lgs. 231/2007, poi modificato). Dal 2012, i libretti al portatore sono illegali se il saldo supera i 1.000 euro, e dal 2022 tutti i libretti al portatore devono essere stati estinti o convertiti in nominativi. Chi trova nella cassaforte di un familiare defunto un vecchio libretto al portatore deve verificarne lo stato con la banca — potrebbe essere ancora valido (se con saldo sotto i 999 euro) o già prescritto se inattivo da anni.


    Il dossier titoli: l’asset finanziario più complesso da gestire

    Il dossier titoli (o deposito titoli) è il conto dove vengono custoditi i valori mobiliari — azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, BOT, BTP e altri titoli di stato. È l’asset finanziario più complesso da gestire nella successione, sia per la varietà di strumenti che può contenere, sia per le procedure specifiche richieste da ciascun tipo di titolo.

    Il blocco del dossier titoli

    Alla notifica del decesso, la banca blocca il dossier titoli del defunto: non possono essere effettuati acquisti, vendite, o trasferimenti di titoli. I titoli rimangono fisicamente nel dossier, ma non possono essere movimentati. Il blocco rimane fino al completamento della successione e alla presentazione della documentazione richiesta dalla banca.

    Il problema pratico è che durante il blocco, i mercati finanziari continuano a muoversi. Se il dossier contiene azioni o fondi azionari, il loro valore può variare significativamente durante i mesi di blocco — e gli eredi non possono fare nulla per proteggersi dalle oscillazioni di mercato. Per dossier di importo significativo, questo è un rischio reale che la pianificazione preventiva deve considerare.

    Come si valorizzano i titoli nella dichiarazione di successione

    I valori mobiliari vanno inclusi nella dichiarazione di successione con valorizzazione specifica per categoria:

    Azioni quotate in borsa: si valorizzano alla media aritmetica dei prezzi di mercato del mese anteriore alla data di apertura della successione (data del decesso). Non al prezzo del giorno — alla media del mese precedente. Questo criterio è stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 346/1990 e può differire significativamente dal valore di mercato al giorno del decesso, specialmente per titoli volatili.

    Azioni non quotate (partecipazioni in SRL o SPA non quotate): si valorizzano al valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato — o, in mancanza, al valore corrente. Questo criterio richiede spesso una perizia professionale, specialmente per partecipazioni significative.

    Obbligazioni quotate (inclusi BOT e BTP): stesso criterio delle azioni quotate — media aritmetica del mese precedente. Per i titoli di stato, la banca fornisce tipicamente questo dato su richiesta.

    Fondi comuni di investimento e SICAV: si valorizzano al valore della quota (NAV — Net Asset Value) alla data di apertura della successione o alla data di valutazione più vicina.

    ETF (Exchange Traded Fund): trattati come azioni quotate — media aritmetica del mese precedente.

    Il trasferimento del dossier agli eredi: le opzioni

    Una volta completata la documentazione successoria, gli eredi hanno due opzioni per il dossier titoli:

    Trasferimento in natura: i titoli vengono trasferiti nei dossier individuali degli eredi, proporzionalmente alle quote ereditarie. Ciascun erede riceve la propria quota di ciascun titolo. Questo richiede che ogni erede abbia un conto titoli presso la stessa banca o la disponibilità a trasferire i titoli. Ha il vantaggio di non generare immediatamente una plusvalenza (il trasferimento per successione non è una vendita).

    Vendita e distribuzione del contante: i titoli vengono venduti e il ricavato viene distribuito tra gli eredi. Questo è più semplice operativamente — specialmente quando gli eredi hanno quote diverse o preferiscono la liquidità — ma genera plusvalenze (o minusvalenze) che devono essere gestite fiscalmente.

    La plusvalenza alla vendita di titoli ereditati: il costo fiscale medio ponderato

    Quando gli eredi vendono i titoli ricevuti in successione, la plusvalenza si calcola rispetto al valore dichiarato in successione (quello valorizzato nella dichiarazione) — non rispetto al prezzo originale di acquisto del defunto. Questo è un vantaggio fiscale significativo in tutti i casi in cui i titoli si sono apprezzati molto rispetto al prezzo di acquisto originale.

    Esempio: il defunto aveva acquistato azioni ENI a 10 euro nel 2005. Alla data del decesso valgono 14 euro. Il valore dichiarato in successione è 14 euro (media del mese precedente). Se l’erede le vende a 16 euro, la plusvalenza tassabile è 2 euro per azione (non 6 euro). L’erede ha “ereditato” anche il capital gain pregresso senza pagarne le tasse.


    I BOT e i BTP: il trattamento fiscale agevolato nella successione

    I titoli di stato italiani (BOT, BTP, CCT, CTZ) e quelli equiparati (titoli di enti pubblici, obbligazioni di enti soprannazionali come BEI o BERS) hanno un trattamento fiscale agevolato nelle successioni — un aspetto spesso ignorato che può avere un impatto significativo sull’imposta di successione dovuta.

    L’art. 12, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 346/1990 prevede che i titoli di stato italiani e equiparati non concorrano alla formazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione. In pratica, sono esenti dall’imposta di successione.

    Questo significa che un portafoglio composto al 100% da BTP non genera imposta di successione — anche se vale centinaia di migliaia di euro. L’esenzione si applica ai titoli di stato italiani ma non alle obbligazioni corporate (che sono invece soggette all’imposta di successione ordinaria).

    Per le famiglie con patrimoni significativi che superano le franchigie dell’imposta di successione, la detenzione di una quota del portafoglio in titoli di stato può ridurre significativamente l’imposta successoria. È una strategia di ottimizzazione fiscale legittima e semplice — ma che richiede di essere pianificata in vita, non post mortem.


    Le azioni di società non quotate: il caso più complesso

    Le partecipazioni in società non quotate (tipicamente quote di SRL o azioni di SPA non quotate in borsa) sono l’asset finanziario più complesso da gestire nella successione — per la difficoltà di valorizzazione, per le implicazioni sulla governance aziendale, e per i possibili conflitti tra eredi e soci superstiti.

    La valorizzazione: il nodo della perizia

    Come detto, le azioni non quotate si valorizzano al valore del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato. Ma il patrimonio netto contabile raramente riflette il valore reale di un’impresa: non considera l’avviamento, i contratti in corso, il valore del marchio, le prospettive future. Per aziende con valore significativo, la valorizzazione al solo patrimonio netto contabile può essere molto inferiore al valore di mercato — con il risultato di pagare meno imposta di successione ma anche di potenziali contestazioni tra eredi (chi riceve le quote vs. chi riceve altri beni valutati al valore di mercato).

    Una perizia professionale che valorizza le quote al valore economico reale è spesso necessaria per una pianificazione successoria equa — e può rivelarsi indispensabile per il patto di famiglia o per la donazione di quote (che invece si valorizzano al valore reale per il calcolo dell’imposta di donazione).

    Il diritto di prelazione dei soci superstiti

    Molti statuti societari prevedono clausole di gradimento o prelazione che limitano la trasmissibilità delle quote agli eredi. Come abbiamo visto nell’articolo sulla morte dell’amministratore SRL, queste clausole possono far sì che gli eredi non ricevano le quote in natura ma solo il loro valore di liquidazione — la banca che “compra” la quota degli eredi al prezzo stabilito dallo statuto e dagli altri soci.

    Questo aspetto deve essere verificato in anticipo nella pianificazione successoria — sorprende scoprirlo solo dopo la morte, quando le opzioni sono molto più limitate.


    I fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali

    I fondi comuni di investimento (sia aperti che chiusi) e le gestioni patrimoniali in fondi (GPF) o in titoli (GPT) seguono le procedure standard dei dossier titoli per quanto riguarda il blocco e il trasferimento. Le specificità riguardano principalmente la valorizzazione e l’eventuale liquidazione.

    Per i fondi aperti (UCITS — quelli con liquidità giornaliera), il valore è determinato dal NAV giornaliero. Gli eredi possono chiedere il rimborso (liquidazione) delle quote ereditando la liquidità, oppure il trasferimento delle quote al proprio conto. Il rimborso avviene tipicamente in 3-5 giorni lavorativi per i fondi aperti liquidabili quotidianamente — ma la documentazione successoria deve essere presentata prima.

    Per i fondi chiusi (private equity, fondi immobiliari, venture capital), la liquidazione non è immediata — i fondi chiusi hanno una durata determinata e non consentono rimborsi anticipati a scelta del sottoscrittore. Gli eredi subentranti nelle quote devono aspettare la naturale scadenza del fondo per ricevere il rimborso — che può essere a 5, 10 o 15 anni dalla data di sottoscrizione originale.


    Le obbligazioni societarie: procedura e tassazione

    Le obbligazioni corporate (emesse da società private) seguono le stesse procedure dei titoli azionari per il blocco e il trasferimento. A differenza dei titoli di stato, non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di successione — il loro valore concorre all’attivo ereditario e può generare imposta di successione se supera le franchigie.

    Un aspetto fiscale specifico: le cedole maturate dal defunto ma non ancora percepite al momento del decesso (cedole “rateo”) sono crediti del defunto che entrano nell’asse ereditario. L’erede che incassa la cedola successiva deve dichiarare come proprio reddito la quota di cedola maturata dopo la data del decesso, e come reddito ereditario la quota maturata prima.


    Le carte di credito e i conti online

    Un aspetto pratico spesso trascurato: le carte di credito intestate al defunto devono essere bloccate tempestivamente per evitare addebiti non autorizzati. Tecnicamente, l’utilizzo di una carta di credito intestata a un defunto costituisce un illecito — anche se fatto da un familiare con buone intenzioni per pagare spese urgenti.

    Per i conti bancari online (fintech come N26, Revolut in versione bancaria, Illimity), le procedure sono simili a quelle delle banche tradizionali ma spesso meno rodate — queste banche hanno avuto meno esperienza storica con le pratiche successorie rispetto alle banche tradizionali. I familiari devono contattare direttamente il supporto clienti di ciascuna piattaforma e seguire le istruzioni specifiche, che possono essere diverse da piattaforma a piattaforma.


    Il ruolo della banca nella successione: diritti e doveri

    Le banche hanno obblighi precisi nella gestione dei conti dei defunti — e gli eredi hanno diritti che spesso non vengono rispettati. I punti chiave da conoscere:

    La banca non può trattenere il saldo oltre il necessario: completata la documentazione successoria, la banca deve liberare le somme agli eredi senza ritardi ingiustificati. Ritardi oltre i 30-45 giorni dalla presentazione della documentazione completa sono contestabili.

    La banca può prelevare le imposte di successione come sostituto d’imposta: la banca può trattenere dal saldo del defunto le imposte dovute sulla successione bancaria (le somme sul conto) prima di distribuirle agli eredi. Questo è legittimo ed evita che gli eredi debbano pagare con fondi propri.

    La banca deve fornire la documentazione necessaria per la successione: estratti conto, saldo alla data del decesso, certificazione dei titoli nel dossier — gli eredi hanno diritto a ricevere questi documenti dalla banca, necessari per la dichiarazione di successione. La banca non può rifiutarsi di fornirli a chi dimostra di essere legittimato (erede o delegato della successione).

    L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la banca non coopera, blocca somme illegittimamente, o richiede documentazione eccessiva rispetto a quanto previsto dalla legge, gli eredi possono presentare un ricorso all’ABF — uno strumento gratuito e relativamente rapido (4-6 mesi) per risolvere controversie con le banche. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti, ma le banche le rispettano nella quasi totalità dei casi per non danneggiare la propria reputazione.


    La pianificazione preventiva: come evitare i blocchi

    La grande maggioranza dei problemi che i familiari incontrano con i conti e gli investimenti del defunto è prevedibile e prevenibile con una pianificazione anticipata. Le misure più efficaci:

    Il conto di emergenza familiare: ogni famiglia dovrebbe avere almeno un conto corrente intestato al solo coniuge superstite (o a un altro familiare di fiducia) con liquidità sufficiente per 3-6 mesi di spese correnti. Questo conto non viene bloccato alla morte del titolare di altri conti e garantisce la continuità finanziaria della famiglia nelle settimane di gestione della successione.

    La delega bancaria: i conti individuali possono avere delegati — soggetti autorizzati ad operare sul conto per conto del titolare. La delega si estingue automaticamente alla morte del delegante, quindi non risolve il problema del blocco post mortem, ma può garantire operatività durante la vita del titolare in caso di malattia o incapacità temporanea.

    La cointestazione strategica: cointestare il conto principale con il coniuge a firma disgiunta garantisce la continuità operativa sulla propria metà del conto anche in caso di morte del cointestatario. Ma va gestita la presunzione di parità e la corretta valorizzazione nella dichiarazione di successione.

    La composizione del portafoglio titoli in chiave successoria: per i portafogli significativi, considerare la quota da destinare a titoli di stato (esenti da imposta di successione) e la quota in azioni o obbligazioni corporate (soggette all’imposta). Non è una scelta solo finanziaria — è anche fiscale.

    La documentazione degli strumenti finanziari: il coniuge o il familiare designato dovrebbe conoscere: presso quale banca sono i conti, i numeri di conto e di dossier, la composizione approssimativa del portafoglio, le credenziali di accesso all’home banking. In assenza di questa informazione, i familiari devono ricostruire tutto da zero — spesso con grande difficoltà — al momento del decesso. Raccogliere e aggiornare sistematicamente queste informazioni in un sistema sicuro come La Cassaforte Digitale — che permette di conservarle in forma crittografata e di renderle accessibili ai delegati nel momento del bisogno — è una delle misure preventive più semplici e più efficaci disponibili. Per ogni banca, ogni dossier, ogni piattaforma di investimento, le informazioni necessarie per la gestione successoria possono essere raccolte una volta e rese disponibili quando servono. Puoi esplorarlo su lacassafortedigitale.it, con 15 giorni di prova gratuita.


    Tempistiche realistiche: cosa aspettarsi in una successione bancaria

    Una delle aspettative che i familiari hanno — spesso deluse — è quella di poter accedere rapidamente ai conti del defunto. Ecco un quadro realistico delle tempistiche tipiche:

    Primissime settimane (1-4 settimane): raccolta della documentazione di base (certificato di morte, ricerca del testamento, contatto con il commercialista). Nessun accesso ai fondi del defunto salvo eventuali prelievi per spese funebri concordati con la banca.

    Da 1 a 3 mesi: presentazione della dichiarazione di successione (che richiede la raccolta di tutti i dati patrimoniali — immobili, conti, investimenti). Le banche cominciano a rilasciare documentazione agli eredi identificati. Per successioni semplici con un solo erede e conti limitati, può essere sufficiente un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva.

    Da 3 a 6 mesi: in successioni normali, completamento delle procedure bancarie e distribuzione agli eredi. Per dossier titoli complessi o per successioni con più eredi in disaccordo, i tempi si allungano.

    Oltre 6 mesi: successioni contestate, con testamento impugnato, con debiti significativi del defunto, o con asset internazionali. In questi casi, i conti possono rimanere bloccati anni in attesa della risoluzione del contenzioso.


    Checklist bancaria e finanziaria per gli eredi

    Nelle prime 48 ore:

    • Bloccare le carte di credito e debito intestate al defunto (contattare la banca)
    • Comunicare il decesso alla banca principale e agli intermediari finanziari
    • Verificare se esistono pagamenti automatici (utenze, rate) che devono essere trasferiti su altri conti
    • Identificare eventuali conti cointestati e chiarire con la banca il diritto del superstite alla propria quota

    Entro le prime settimane:

    • Raccogliere gli estratti conto degli ultimi 12 mesi per identificare tutti i rapporti bancari e le fonti di reddito
    • Richiedere la lista completa dei rapporti bancari del defunto (conti, dossier, mutui, finanziamenti)
    • Identificare eventuali conti dormenti o polizze bancarie attraverso i portali IVASS e CONSAP
    • Contattare il commercialista per avviare la preparazione della dichiarazione di successione

    Per la dichiarazione di successione:

    • Richiedere alla banca la certificazione del saldo di tutti i conti alla data del decesso
    • Richiedere la certificazione dei titoli nel dossier con valorizzazione alla media del mese precedente
    • Verificare con la banca se esistono somme esenti dall’imposta di successione (titoli di stato)
    • Raccogliere documentazione per tutti gli altri intermediari finanziari (fondi pensione, assicurazioni, piattaforme online)

    Conclusioni: la banca non è il nemico — ma va gestita con metodo

    La gestione dei conti e degli investimenti nella successione è spesso la parte più immediata e più stressante per i familiari — quella che crea la maggiore urgenza pratica nelle prime settimane. La banca applica procedure di blocco che possono sembrare burocraticamente ostili, ma rispondono a obblighi legali precisi.

    La chiave per navigare questa fase senza traumi è la preparazione preventiva: sapere dove sono i conti, avere un conto di emergenza separato, conoscere la composizione del portafoglio, e — soprattutto — avere tutta la documentazione necessaria facilmente accessibile. Un’eredità ben documentata può essere sbloccata in settimane; un’eredità non documentata può richiedere mesi di ricerche, richieste alle banche, e ritardi costosi.

    Il nostro studio supporta le famiglie nella gestione finanziaria e bancaria della successione: dalla raccolta della documentazione alla presentazione della dichiarazione di successione, dalla gestione dei dossier titoli alla distribuzione finale tra gli eredi. Contattaci per una consulenza dedicata.


    Articolo redatto con riferimento al Codice Civile italiano (artt. 519 e seguenti c.c.), al D.Lgs. 346/1990 (artt. 12 e 16), al D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) e alla normativa ABF vigente. Per una consulenza personalizzata sulla gestione bancaria e finanziaria della successione, contatta il nostro studio.

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