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    Home » CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!
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    CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!

    CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!
    adminBy adminGiugno 29, 2020Updated:Maggio 20, 2023Nessun commento3 Mins Read6 Views
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    CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!
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    CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2020 il provvedimento e il modulo per la richiesta dei contributi a fondo perduto. Ma non solo, il 13 giugno ha anche reso pubblica la circolare n.15 in cui fornisce ulteriori chiarimenti. È possibile fare domanda entro il 13 agosto 2020 e oggi vedremo assieme come funziona e i requisiti richiesti.

    Al via le domande per i contributi a fondo perduto

    A partire dal 15 giugno, fino al 13 agosto 2020 è possibile presentare domanda per i contributi a fondo perduto. Gli eredi, invece, possono farla a partire dal 25 giugno fino al 24 agosto. Ebbene, come riportato nell’articolo 25 del decreto Rilancio e nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, i contributi a fondo perduto possono essere richiesti dalle partite IVA, mentre i professionisti iscritti agli Ordini e gli autonomi sono esclusi.

    Requisiti dei beneficiari

    Come previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, reso operativo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto le partite IVA che hanno riportato dei danni economici a causa dell’emergenza coronavirus e che presentino determinati requisiti. In particolare pssono farne richiesta i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:

    • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
    • se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
    • se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
    • con domicilio fiscale o  sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ovvero il 31 gennaio 2020.

    Queste ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito di riduzione di un terzo del fatturato.

    Esclusi dal contributo a fondo perduto

    Una volta visti i soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto, vediamo assieme quali sono le categorie escluse:

    • soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
    • enti pubblici;
    • intermediari finanziari;
    • società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
    • partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
    • beneficiari del reddito di ultima istanza;
    • professionisti iscritti agli Ordini.

    Come si determina l’importo

    Per stabilire gli importi del contributo a fondo perduto si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.In particolare l’importo si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:

    • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
    • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
    • 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400 mila euro e 5 milioni di euro.

    Bisogna inoltre ricordare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’importo minimo del contributo a fondo perduto è in ogni caso pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. In alternativa può essere presentata anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

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