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    Home » Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali
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    Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali

    Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali
    adminBy adminMaggio 10, 2023Updated:Maggio 19, 2023Nessun commento3 Mins Read4 Views
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    Crediti d’imposta edilizi residui
    Crediti d’imposta edilizi residui
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    Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:

    • Superbonus, 
    • Sismabonus 
    • e Bonus barriere architettoniche, 

    come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022). 

    La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.

    La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: 

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus; 
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti:
      • dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus, 
      • nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e al Sismabonus.

    Comunicazione all’Agenzia per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta residui

    Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:

    • la tipologia di credito, 
    • la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni 
    • e il relativo importo. 

    La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023. 

    Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l’invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

    Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

    La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.

    Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
    •  “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; 
    • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”,

    istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.

    La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

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