Esenzione IVA per professionisti sanitari: osteopati, massoterapisti e kinesiologi
La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 chiarisce il regime di esenzione IVA per professionisti operanti nel settore del benessere e della salute. Questo documento è di particolare importanza per osteopati, chiropratici, massoterapisti e kinesiologi che desiderano comprendere il corretto trattamento fiscale delle loro prestazioni.
Osteopati e Chiropratici: la situazione attuale
Nonostante la Legge n. 3/2018 abbia individuato le professioni di osteopata e chiropratico come professioni sanitarie, il processo di istituzione formale non è ancora concluso. Per l’osteopata, sebbene siano stati emanati decreti sul profilo professionale e sull’ordinamento didattico, manca ancora l’accordo per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli e l’istituzione dell’albo professionale. Per il chiropratico, non è stata ancora avviata la procedura di istituzione tramite accordi Stato-Regioni. Di conseguenza, le prestazioni di entrambe le categorie rimangono soggette all’IVA ordinaria fino al completamento dell’iter normativo.
Kinesiologi: classificazione non sanitaria
Il chinesiologo è definito come un professionista finalizzato esclusivamente alla promozione della salute e del benessere psicofisico attraverso l’attività fisica. Il Ministero della Salute ha ribadito che questa attività non è riconosciuta come professione sanitaria e non può sovrapporsi alle competenze mediche regolamentate. Di conseguenza, le prestazioni dei kinesiologi sono sempre soggette ad IVA ordinaria, senza possibilità di esenzione.
Massoterapisti: esenzione confermata
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è espressamente incluso tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza sanitaria. Sebbene operi sotto la supervisione di un professionista sanitario senza piena autonomia, la sua collocazione normativa permette di beneficiare dell’esenzione IVA per le prestazioni di cura e riabilitazione, a condizione che l’operatore possieda un titolo idoneo.
Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria
I massoterapisti, data l’esenzione IVA, hanno l’obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria e il divieto di emettere fattura elettronica via SdI verso persone fisiche per tutelare la riservatezza. Osteopati, chiropratici e kinesiologi, non essendo soggetti a esenzione IVA, devono obbligatoriamente emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.