La famiglia italiana è cambiata radicalmente negli ultimi trent’anni. I dati ISTAT parlano chiaro: i matrimoni sono diminuiti del 40% rispetto agli anni ’80, i divorzi sono raddoppiati, le convivenze di fatto sono aumentate di cinque volte, e i figli nati fuori dal matrimonio sono passati dal 6% al 35% del totale delle nascite. Oggi, in Italia, le cosiddette “famiglie allargate” — coppie con figli da relazioni precedenti, conviventi non sposati, genitori single, famiglie arcobaleno — rappresentano una porzione crescente e ormai maggioritaria delle realtà familiari effettive.
Eppure il diritto successorio italiano, nella sua struttura di base, è ancora largamente pensato per la famiglia “tradizionale” del Codice Civile del 1942: marito, moglie, figli comuni. Per tutto ciò che si discosta da questo modello, le norme di default — quelle che si applicano in assenza di pianificazione — producono spesso risultati che nessuno dei protagonisti avrebbe voluto.
Il partner di fatto che perde la casa in cui ha vissuto per vent’anni perché non era sposato. I figli del primo matrimonio che si ritrovano a dividere l’eredità con il nuovo coniuge del genitore, che magari conoscono appena. I figli nati fuori dal matrimonio che fino al 2012 non avevano gli stessi diritti dei figli legittimi. Il genitore adottivo che non ha diritti successori verso il figlio adottato da un’altra persona. Le insidie sono ovunque — e la soluzione, quasi sempre, è la pianificazione preventiva.
In questa guida analizziamo le principali situazioni di “famiglia non tradizionale” dal punto di vista successorio: quali sono i diritti previsti dalla legge, dove la legge lascia vuoti pericolosi, e come colmarli con gli strumenti giusti.
I conviventi di fatto: i più vulnerabili del sistema successorio italiano
I conviventi di fatto — coppie che vivono insieme senza essere sposate né unite civilmente — sono la categoria più svantaggiata dell’intero sistema successorio italiano. La legge ordinaria non riconosce loro alcun diritto successorio: in assenza di testamento, il partner superstite non eredita nulla.
La Legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto alcune tutele per le convivenze di fatto registrate, ma i diritti successori rimangono limitatissimi rispetto al matrimonio:
- Il convivente di fatto non è un erede legittimo — non eredita in assenza di testamento
- Il convivente di fatto ha diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo di due anni (o per la durata della convivenza se superiore a due anni, fino a un massimo di cinque) — ma solo come diritto di abitazione temporaneo, non come proprietà
- Se il convivente muore in conseguenza di fatto illecito altrui, il partner superstite ha diritto al risarcimento del danno — ma questo è un diritto risarcitorio, non successorio
- Il convivente ha diritto a partecipare all’impresa del partner in qualità di collaboratore familiare — ma non ha diritti patrimoniali automatici sull’impresa in caso di morte
In pratica: una coppia che convive da trent’anni, che ha costruito insieme casa e patrimonio, che ha figli comuni — se uno dei due muore senza testamento, il sopravvissuto non ha diritto a un centesimo dell’eredità. Tutto va ai figli (se ci sono) o ai familiari del defunto. Il partner può trovarsi a dover lasciare la casa in cui ha vissuto per decenni, senza nulla in cambio del contributo dato alla vita comune.
Il caso più drammatico: immaginate una coppia che convive da venticinque anni. Il reddito è sempre stato del compagno, la donna si è occupata della casa e dei figli. Il compagno muore senza testamento. La donna non eredita nulla — tutto va ai figli. Se i figli decidono di vendere la casa, lei deve andarsene. Non importa quanto abbia contribuito — il diritto successorio italiano non riconosce la convivenza come titolo ereditario. Solo un testamento ben strutturato può proteggere questa situazione.
Come proteggere il convivente: gli strumenti disponibili
Il testamento: è lo strumento principale. Il testatore può lasciare al convivente fino alla quota disponibile del suo patrimonio — tenendo conto che i figli (e in loro assenza, altri parenti) hanno diritto alla quota di legittima. Per un testatore senza figli, la quota disponibile può essere anche l’intero patrimonio. Per un testatore con figli, la quota disponibile è la parte residua dopo aver soddisfatto i legittimari.
Attenzione: il convivente che riceve beni per testamento paga l’imposta di successione all’8% senza franchigia — l’aliquota più alta, quella per i “terzi”. Questo è un costo significativo che va considerato nella pianificazione.
La polizza vita: come abbiamo visto nell’articolo dedicato, designare il convivente come beneficiario di una polizza vita permette di trasferirgli il capitale al di fuori dell’asse ereditario — senza imposta di successione (la polizza vita è esente) e senza conflitti con i legittimari. Per i conviventi, la polizza vita è spesso lo strumento più efficiente per garantire una protezione immediata al partner superstite.
L’intestazione condivisa dei beni: acquistare beni (immobili, investimenti) in comproprietà al 50% con il convivente garantisce che, alla morte di uno, l’altro mantenga almeno la propria metà. Non elimina il problema della quota dell’altro (che va agli eredi legittimi), ma limita la vulnerabilità.
Il contratto di convivenza: la Legge Cirinnà permette alle coppie di fatto di stipulare un contratto di convivenza che regola i rapporti patrimoniali della coppia — incluse disposizioni sulla casa comune. Non è uno strumento successorio in senso stretto (non può creare diritti ereditari), ma può garantire tutele durante la vita e in caso di separazione.
Le unioni civili: diritti uguali al matrimonio (quasi)
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso, introdotte dalla stessa Legge Cirinnà (L. 76/2016), hanno dal punto di vista successorio gli stessi diritti del matrimonio: i partner uniti civilmente sono legittimari, con le stesse quote di riserva del coniuge, e hanno diritto all’abitazione sulla casa comune.
La differenza rispetto al matrimonio tradizionale — rilevante dal punto di vista successorio — riguarda la filiazione: le unioni civili non prevedono automaticamente la genitorialità condivisa. Questo significa che, in alcune situazioni, il figlio di uno dei partner potrebbe non avere diritti successori nei confronti dell’altro partner (salvo adozione o riconoscimento). La giurisprudenza italiana su questo punto è in evoluzione, ma la pianificazione preventiva (testamento che include esplicitamente i figli del partner) rimane lo strumento più sicuro.
I secondi matrimoni e i figli di precedenti relazioni
Il secondo matrimonio — o il matrimonio successivo a una relazione da cui sono nati figli — è una delle situazioni più complesse del diritto successorio italiano. La complessità nasce dal fatto che ci sono due “famiglie” che hanno aspettative potenzialmente conflittuali sul patrimonio dello stesso soggetto.
Lo scenario tipico: figli del primo matrimonio vs nuovo coniuge
Immaginate un imprenditore con due figli adulti da un primo matrimonio, che si risposa con una persona più giovane e ha un terzo figlio. Alla sua morte, il sistema successorio italiano senza testamento distribuisce il patrimonio così:
- Al nuovo coniuge: ¼ del patrimonio (quota di legittima del coniuge con due o più figli)
- Ai tre figli (quelli del primo matrimonio più il terzo): ½ del patrimonio diviso in tre parti uguali
- Quota disponibile per disposizioni testamentarie: ¼
In questo schema, i figli del primo matrimonio si trovano a dividere l’eredità con il nuovo coniuge del padre — persona che magari hanno accettato a fatica durante la vita e con cui ora devono gestire una comproprietà. Se il patrimonio principale è l’azienda di famiglia, questa situazione può portare a paralisi decisionale e conflitti devastanti.
Il nuovo coniuge, d’altra parte, potrebbe trovarsi in difficoltà economica se la quota che riceve non è sufficiente per mantenere il tenore di vita abitudinario — soprattutto se è più giovane e dipendeva economicamente dal defunto.
Ogni famiglia allargata ha la sua dinamica specifica — non esiste un’unica soluzione giusta. Ma esiste una soluzione sbagliata: non pianificare e lasciare che siano le quote legali di default a decidere.
Gli strumenti per le famiglie con secondi matrimoni
Il testamento con attenzione alle quote di legittima: il testamento permette di calibrare la distribuzione del patrimonio in modo più preciso della successione legittima — lasciando quote diverse a figli diversi, assegnando beni specifici a persone specifiche, garantendo al coniuge una rendita vitalizia invece di una quota di proprietà indivisa. Ma deve essere costruito tenendo conto delle quote di legittima di tutti i legittimari — sia il nuovo coniuge che i figli di tutti i matrimoni.
La separazione dei patrimoni per “famiglie”: una struttura utilizzata dagli imprenditori in questa situazione è la separazione dei patrimoni tra “patrimonio per i figli del primo matrimonio” (tipicamente l’azienda o gli immobili storici) e “patrimonio per il nuovo nucleo familiare” (tipicamente polizze vita, investimenti, nuovi asset). Il primo si trasferisce ai figli del primo matrimonio con patto di famiglia o donazione; il secondo costituisce la base patrimoniale per il nuovo coniuge e il figlio del secondo matrimonio.
Le polizze vita per il coniuge superstite: una polizza vita con beneficiario il nuovo coniuge garantisce al sopravvissuto una liquidità immediata — senza conflitti con i figli del primo matrimonio, perché il capitale della polizza non entra nell’asse ereditario. È uno degli strumenti più efficaci per bilanciare le esigenze del coniuge superstite con quelle dei figli di precedenti relazioni.
Il contratto prematrimoniale: in Italia non esiste il “prenuptial agreement” alla americana, ma è possibile strutturare accordi patrimoniali preventivi attraverso la scelta del regime patrimoniale (separazione dei beni anziché comunione) e attraverso atti di donazione o intestazione di beni prima del matrimonio. Questi strumenti non possono limitare i diritti successori del coniuge (la quota di legittima non si può eliminare contrattualmente), ma possono chiarire chi possiede cosa prima del matrimonio.
I figli nati fuori dal matrimonio: la parificazione del 2012
Un cambiamento fondamentale del diritto successorio italiano è avvenuto con la riforma della filiazione del 2012 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013): l’abolizione della distinzione tra figli legittimi e figli naturali (nati fuori dal matrimonio). Dal 1° gennaio 2014, tutti i figli hanno gli stessi diritti successori — indipendentemente dal fatto che i genitori fossero sposati o meno al momento della nascita.
Questa riforma ha avuto conseguenze significative per molte famiglie italiane, specialmente per gli imprenditori che avevano strutturato la pianificazione successoria assumendo che i figli “illegittimi” avessero diritti ridotti. Oggi non è più così: un figlio nato da una relazione extraconiugale ha esattamente gli stessi diritti di un figlio del matrimonio, inclusa la stessa quota di legittima.
Un aspetto pratico importante: il riconoscimento della paternità è necessario per far valere i diritti successori. Se il padre non ha mai formalmente riconosciuto il figlio, questo non può automaticamente ereditare — deve prima essere stabilito giudizialmente il rapporto di filiazione, il che può richiedere anni e prove genetiche postume. Per i figli nati fuori dal matrimonio, il riconoscimento tempestivo del padre è fondamentale per garantire i diritti successori futuri.
I figli adottivi: diritti pieni ma con alcune specificità
I figli adottivi hanno, in linea di principio, gli stessi diritti successori dei figli biologici nei confronti dei genitori adottivi. L’adozione piena (quella più comune, che riguarda i minori) crea un rapporto di filiazione completo: il figlio adottivo perde i diritti successori verso la famiglia di origine e li acquista pienamente verso la famiglia adottiva.
L’adozione di maggiorenni (art. 291 c.c.) ha invece alcune peculiarità: il figlio adottivo maggiorenne mantiene i diritti successori verso la famiglia di origine E acquista diritti successori verso la famiglia adottiva. Questo può creare situazioni interessanti dal punto di vista della pianificazione: un imprenditore che adotta un collaboratore di fiducia come “figlio” (pratica rara ma non inesistente) crea un legittimario aggiuntivo con diritto alla quota di riserva.
Una situazione sempre più frequente nelle famiglie allargate riguarda l’adozione del figlio del partner (step-child adoption). Se un uomo o una donna adotta il figlio del proprio coniuge o convivente, il figlio adottato diventa a tutti gli effetti figlio dell’adottante — con pieni diritti successori. In assenza di adozione, il figlio del partner non ha alcun diritto successorio nei confronti del genitore adottivo de facto.
I nipoti e la rappresentazione: quando i figli muoiono prima dei genitori
Una situazione che le famiglie non vogliono pensare ma che i professionisti devono considerare nella pianificazione: cosa succede se un figlio muore prima del genitore? I nipoti (figli del figlio premorto) subentrano nella posizione del genitore attraverso il meccanismo della rappresentazione (art. 467 c.c.).
La rappresentazione opera automaticamente nella successione legittima: se un figlio è premorto, i suoi figli (i nipoti del defunto) ne prendono il posto, subentrando nella stessa quota che sarebbe spettata al genitore. Se il figlio premorto avrebbe ricevuto 1/3 del patrimonio, i suoi figli si dividono quel 1/3 in parti uguali tra loro.
Nella successione testamentaria, la rappresentazione opera solo se il testamento non dispone diversamente. Se il testamento lascia un bene specifico al figlio senza indicare cosa succede se questi muore prima del testatore, si crea una disposizione “caduca” — che viene regolata dalla successione legittima per quella quota. Per evitare questo problema, il testamento dovrebbe sempre indicare i beneficiari sostitutivi per ogni disposizione.
Un aspetto rilevante per le famiglie allargate: la rappresentazione opera solo in linea retta (figli del premorto) e in linea collaterale (figli del fratello premorto) — non si estende ai conviventi o ai partner non legalmente riconosciuti. Se il figlio premorto aveva un convivente non sposato e dei figli, la rappresentazione favorisce i figli — non il convivente del figlio.
I genitori anziani senza figli: una successione spesso trascurata
Una situazione sempre più comune nella demografia italiana è quella dei “single senior” — persone anziane, spesso vedove o divorziate, senza figli o con figli che vivono lontano, che si trovano a dover pianificare la successione di un patrimonio significativo (tipicamente casa e risparmi di una vita) senza una struttura familiare ovvia a cui fare riferimento.
In assenza di figli, la successione legittima distribuisce il patrimonio tra coniuge (se ancora in vita) e ascendenti/collaterali — secondo un sistema che spesso porta i beni a parenti con cui il defunto non aveva un rapporto stretto. Un anziano single con fratelli e sorelle con cui non ha quasi contatti vede la propria eredità distribuita a questi parenti per legge, in assenza di testamento.
Per questa categoria, il testamento è particolarmente importante — è l’unico strumento per esprimere la propria volontà su chi riceve il patrimonio. E la quota disponibile è ampia: senza figli e senza coniuge, l’intero patrimonio è disponibile per lasciarlo a chi si preferisce — amici di lunga data, nipoti preferiti, enti benefici, ex partner con cui si ha mantenuto un legame affettivo.
Un’ulteriore dimensione di questa situazione riguarda la gestione del patrimonio in caso di incapacità — non solo la successione alla morte, ma anche cosa succede se l’anziano perde la capacità di gestire i propri affari prima della morte. L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) è lo strumento principale, ma richiede un procedimento giudiziario. La designazione preventiva di un fiduciario (attraverso strumenti come il mandato in previsione dell’incapacità, introdotto dalla L. 219/2017) è uno strumento più flessibile che permette di scegliere in anticipo chi gestirà il proprio patrimonio se si diventa incapaci.
La pianificazione per chi ha dipendenze di cura: figli con disabilità
Una delle situazioni più delicate e emotivamente cariche nella pianificazione successoria riguarda le famiglie con figli o familiari con disabilità significativa. Come garantire che, dopo la morte dei genitori, il figlio con disabilità continui ad avere un adeguato supporto economico?
Gli strumenti principali in questo contesto:
Il trust per il dopo di noi: i genitori possono istituire un trust con beneficiario il figlio con disabilità, dotandolo dei beni necessari al suo mantenimento. Il trust è gestito da un trustee di fiducia (un altro familiare, un professionista, una fondazione specializzata) che eroga le risorse secondo le indicazioni del trust, garantendo continuità anche dopo la morte dei genitori.
La Legge “Dopo di Noi” (L. 112/2016): introduce strumenti specifici per le famiglie con persone con disabilità grave (ai sensi della L. 104/1992): esenzione dall’imposta di successione sulle somme destinate ai trust e ai vincoli di destinazione costituiti in loro favore, detrazioni fiscali per i premi assicurativi dedicati. È una legge ancora poco conosciuta e poco utilizzata, ma che offre vantaggi significativi.
La polizza vita con beneficiario il figlio con disabilità: come per le altre situazioni, la polizza vita garantisce liquidità immediata al beneficiario senza passare dalla successione. Per un figlio con disabilità che ha bisogno di assistenza continuativa, disporre di liquidità immediata è particolarmente importante.
La franchigia elevata: come abbiamo visto nella tabella delle aliquote, i portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 hanno una franchigia di 1.500.000 euro (anziché 1.000.000) per le eredità ricevute dai genitori — un vantaggio fiscale significativo da non trascurare nella pianificazione.
Il ruolo della documentazione nelle famiglie allargate
Le famiglie allargate pongono una sfida specifica alla continuità delle informazioni: ci sono più persone coinvolte, spesso con storia familiare complessa, e le informazioni critiche (chi è beneficiario di cosa, dove si trovano i documenti, quali sono le credenziali di accesso) devono essere accessibili alle persone giuste nel momento giusto — ma non necessariamente a tutti allo stesso modo.
Un padre con figli da due matrimoni diversi, un nuovo coniuge, e asset distribuiti tra conti, investimenti, polizze e partecipazioni societarie ha una situazione documentale complessa. Le informazioni operative (credenziali di home banking, accessi ai gestionali aziendali, dati delle polizze) devono essere accessibili al nuovo coniuge e ai figli in modo appropriato — ma non necessariamente tutti devono avere accesso a tutto.
Questo è esattamente il tipo di situazione per cui strumenti come La Cassaforte Digitale offrono un valore specifico: la possibilità di designare delegati diversi con livelli di accesso diversi, attraverso un sistema di rilascio graduale che garantisce che le informazioni giuste arrivino alle persone giuste nel momento giusto. Per una famiglia allargata, questo significa poter separare le informazioni relative all’azienda (accessibili al figlio del primo matrimonio designato come successore) da quelle relative ai conti personali (accessibili al nuovo coniuge) da quelle relative alle polizze (accessibili al beneficiario designato) — tutto in un unico sistema sicuro e organizzato. Puoi esplorarlo su lacassafortedigitale.it, con 15 giorni di prova gratuita.
Checklist per le famiglie non tradizionali: da dove iniziare
Per i conviventi di fatto:
- Fare testamento immediatamente — è l’unico modo per garantire diritti successori al partner
- Valutare una polizza vita con il partner come beneficiario (esente da imposta di successione)
- Considerare l’intestazione in comproprietà dei beni principali
- Stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali in vita
- Verificare con il commercialista l’impatto fiscale (aliquota 8% senza franchigia per il partner)
Per le famiglie con secondi matrimoni e figli da relazioni precedenti:
- Mappare tutti i legittimari e le loro quote di riserva (figli di tutti i matrimoni + nuovo coniuge)
- Fare testamento che tenga conto di tutte le aspettative — evitando di creare comproprietà tra persone in potenziale conflitto
- Valutare la separazione dei patrimoni per “nuclei familiari” con strumenti diversi per ciascuno
- Considerare polizze vita per garantire liquidità immediata al coniuge superstite senza conflitti con i figli
- Per gli imprenditori: valutare il patto di famiglia per trasferire l’azienda ai figli designati prima che la situazione si complichi
Per chi ha figli con disabilità:
- Verificare i requisiti per le agevolazioni della Legge “Dopo di Noi” (L. 112/2016)
- Valutare l’istituzione di un trust con beneficiario il figlio con disabilità
- Sfruttare la franchigia elevata (1.500.000 euro) per i portatori di handicap grave
- Designare un fiduciario competente e di fiducia per la gestione del trust
Conclusioni: la legge non conosce la tua famiglia — devi dirtela tu
Il diritto successorio italiano è un sistema di norme generali progettato per casi generali. La tua famiglia — con la sua storia specifica, le sue relazioni, i suoi affetti e le sue tensioni — non è un caso generale. È unica. E le norme di default raramente si adattano perfettamente alla complessità della vita reale.
Per le famiglie non tradizionali, la pianificazione successoria non è un optional — è una necessità. Non planificare significa lasciare che siano le norme di default a decidere chi ottiene cosa: e per un convivente di vent’anni, per un figlio di un precedente matrimonio, per un familiare con disabilità, quelle norme di default possono produrre risultati che nessuno avrebbe voluto.
Il momento per pianificare è adesso — non dopo un evento drammatico che forza la mano. Il nostro studio affianca famiglie in tutte le loro configurazioni nella pianificazione successoria personalizzata: dal testamento alla polizza vita, dal patto di famiglia al trust, dalla separazione dei patrimoni alla designazione dei beneficiari. Contattaci per una prima consulenza dedicata alla tua situazione specifica.
Articolo redatto con riferimento al Codice Civile italiano (artt. 291, 404, 467, 737 e seguenti c.c.), alla L. 76/2016 (Legge Cirinnà), alla L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013 (riforma filiazione), alla L. 112/2016 (Dopo di Noi) e alla L. 219/2017 (mandato in previsione dell’incapacità). Per una consulenza personalizzata, contatta il nostro studio.