C’è un aspetto della pianificazione patrimoniale e successoria che quasi nessuno considera — finché non si trova a doverlo affrontare in emergenza. Non la morte, ma qualcosa che per molte famiglie è ancora più difficile da gestire: il momento in cui una persona cara non è più in grado di gestire autonomamente i propri affari. Non è morta. È viva, ma non può firmare un contratto, non può disporre dei propri risparmi, non può prendere decisioni informate sul proprio patrimonio.
In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre 1,2 milioni di persone soffrono di demenza — con una stima di 3,1 milioni di familiari direttamente coinvolti come caregiver. L’Alzheimer è la forma più comune, ma non l’unica: ictus, gravi incidenti, malattie neurologiche progressive, disturbi psichiatrici gravi possono tutti portare a uno stato di incapacità parziale o totale di gestire i propri affari. E con l’allungamento della vita media — oggi un italiano di 65 anni ha una speranza di vita di altri 20 anni circa — la probabilità di attraversare un periodo di incapacità prima della morte è statisticamente significativa per la maggior parte delle famiglie.
Le conseguenze patrimoniali dell’incapacità non pianificata sono spesso devastanti: conti bloccati, decisioni finanziarie impossibili da prendere, immobili che non possono essere venduti o gestiti, aziende che si paralizzano, successioni che si complicano per disposizioni prese “in lucido intervallo” ma poi contestate. E tutto questo mentre i familiari sono già sopraffatti dalla gestione emotiva e pratica di una persona cara che ha perso l’autosufficienza.
Questa guida analizza in modo completo gli strumenti legali per gestire l’incapacità — sia come si gestisce quando già è sopravvenuta (amministrazione di sostegno, tutela, interdizione), sia come si può pianificare preventivamente per ridurre al minimo i danni (mandato in previsione dell’incapacità, procure, disposizioni anticipate di trattamento).
Quando una persona perde la capacità di agire: le conseguenze giuridiche
La capacità di agire — il diritto di compiere autonomamente atti giuridici validi — si acquista con la maggiore età (18 anni) e si presume esistente salvo prova contraria. Ma può essere limitata o eliminata in due modi: per effetto di una malattia o condizione che compromette le facoltà mentali, oppure per effetto di un provvedimento giudiziario che formalmente riduce o toglie la capacità di agire.
Gli atti compiuti da una persona priva di capacità di intendere e volere al momento del compimento possono essere annullati — con conseguenze potenzialmente gravi per chi ha acquistato beni da quella persona, o per chi ha ricevuto donazioni, o per chi si trova a dover gestire contratti stipulati in quella condizione.
Questo crea un problema pratico immediato: se una persona con demenza avanzata firma un testamento, compie una donazione, o vende un immobile, quell’atto è valido? La risposta dipende dalla sua capacità al momento specifico dell’atto — e provarla o confutarla può richiedere perizie mediche e anni di contenzioso.
L’interdizione e l’inabilitazione: gli strumenti tradizionali (oggi quasi superati)
Prima di analizzare gli strumenti moderni, è utile capire cosa esisteva in precedenza — perché questi istituti sono ancora in vigore e possono essere rilevanti in casi specifici.
L’interdizione
L’interdizione (artt. 414-432 c.c.) è il provvedimento giudiziario più drastico: il giudice dichiara che la persona è totalmente incapace di agire e nomina un tutore che la rappresenta in tutti gli atti della vita civile. L’interdetto non può compiere autonomamente nessun atto giuridico — qualsiasi atto fatto personalmente è annullabile.
L’interdizione è riservata ai casi di infermità mentale grave e abituale che rende la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. Il procedimento è pesante: richiede una perizia psichiatrica, l’ascolto della persona interessata, e un giudizio formale del tribunale. I tempi sono tipicamente lunghi (6-18 mesi) e le conseguenze sono drastiche — anche per diritti personalissimi come il matrimonio o il voto.
Oggi l’interdizione è sempre meno utilizzata, perché l’amministrazione di sostegno (introdotta nel 2004) offre una soluzione più flessibile e meno invasiva per quasi tutti i casi pratici. Ma in casi di incapacità totale e permanente — gravi disabilità cognitive congenite, stati vegetativi permanenti — può ancora essere lo strumento più appropriato.
L’inabilitazione
L’inabilitazione (artt. 415-432 c.c.) è una forma meno drastica di limitazione della capacità: la persona può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, contratti di mutuo, donazioni significative) deve essere assistita da un curatore. È riservata a casi di infermità mentale non grave, prodigalità abituale, o abuso di sostanze che rendono la persona incapace di curare i propri interessi in modo adeguato.
Anche l’inabilitazione è sempre meno usata in favore dell’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno: lo strumento moderno e flessibile
Introdotta con la L. 6/2004 (art. 404-413 c.c.), l’amministrazione di sostegno è diventata rapidamente lo strumento principale per la protezione delle persone in tutto o in parte incapaci di gestire i propri interessi. La sua filosofia è radicalmente diversa dall’interdizione: invece di togliere la capacità di agire, la affianca — mantenendo il più possibile l’autonomia della persona e limitando l’intervento del terzo (l’amministratore di sostegno) solo agli atti per cui l’autonomia non è sufficiente.
Come funziona
Il procedimento si avvia con un ricorso al tribunale del luogo di residenza della persona bisognosa di protezione. Possono presentare il ricorso: la persona stessa, il coniuge o la parte dell’unione civile, i familiari entro il quarto grado, i conviventi di fatto, il tutore o curatore già nominato, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno — preferibilmente un familiare di fiducia — con un decreto che specifica esattamente:
- Quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza esclusiva)
- Quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore
- Quali atti il beneficiario può continuare a compiere autonomamente
- La durata dell’amministrazione (può essere temporanea o a tempo indeterminato)
Questo profilo su misura è il punto di forza dell’istituto: per una persona con lieve demenza che può ancora gestire le spese quotidiane ma non i grandi investimenti, l’amministratore di sostegno può essere autorizzato solo per gli atti di straordinaria amministrazione, lasciando intatta l’autonomia per il resto. Per una persona in stato vegetativo, l’amministratore avrà poteri totalizzanti.
I poteri dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno agisce nell’interesse esclusivo del beneficiario e sotto la supervisione del giudice tutelare. I suoi poteri tipici includono:
- Gestione del conto corrente e prelievi per le spese ordinarie del beneficiario
- Pagamento di bollette, affitti, rate
- Gestione degli investimenti (previa autorizzazione del giudice per atti significativi)
- Rappresentanza in contratti (locazione, servizi, assistenza)
- Interazione con enti pubblici (INPS, ASL, Comune) per conto del beneficiario
Per gli atti più significativi — vendita di immobili, acquisti importanti, donazioni, modifiche testamentarie — l’amministratore deve chiedere la specifica autorizzazione del giudice tutelare. Questo meccanismo protegge il beneficiario da un amministratore disonesto, ma aggiunge tempi e complessità a ogni operazione straordinaria.
I tempi e i costi dell’amministrazione di sostegno
Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno richiede tipicamente da 2 a 6 mesi — in casi urgenti, il giudice può emettere un decreto provvisorio più rapido (anche in settimane). I costi sono limitati: il procedimento è esente da contributo unificato, e l’amministratore familiare non riceve compenso. Solo per amministrazioni complesse con patrimoni significativi, il giudice può autorizzare un compenso.
Il rendiconto annuale è obbligatorio: l’amministratore di sostegno deve presentare ogni anno al giudice tutelare un rendiconto della gestione — entrate, uscite, investimenti, situazione patrimoniale. Questo obbligo di trasparenza è una garanzia per il beneficiario, ma un impegno significativo per l’amministratore.
Il caso più frequente che vediamo in studio: i figli si rivolgono a noi quando il genitore anziano con demenza moderata ha ancora liquidità significativa in banca, immobili da gestire, e magari un’attività commerciale che sta andando alla deriva per mancanza di guida. L’amministrazione di sostegno è quasi sempre la soluzione giusta — ma va avviata tempestivamente, prima che la situazione patrimoniale si deteriori ulteriormente o che qualcuno tenti di approfittarsi della vulnerabilità del genitore.
Il mandato in previsione dell’incapacità: la pianificazione preventiva più potente
Lo strumento più innovativo e — dal punto di vista della pianificazione patrimoniale preventiva — più potente introdotto negli ultimi anni è il mandato in previsione dell’incapacità (o “mandato cautelativo”), reso possibile dalla L. 219/2017 (Disposizioni anticipate di trattamento) e dalla successiva L. 162/2021 (deleghe di genitori verso figli con disabilità).
L’art. 4 della L. 219/2017 permette a chiunque, nell’esercizio della propria autonomia, di nominare in anticipo un fiduciario che lo rappresenterà nel caso in cui perda la capacità di intendere e volere. È sostanzialmente una procura che entra in vigore al verificarsi della condizione di incapacità — e che permette al fiduciario di agire nell’interesse della persona senza necessità di un procedimento giudiziario.
Differenza rispetto alla procura ordinaria
Una procura ordinaria (mandato) si estingue automaticamente se il mandante diventa incapace — è esattamente il contrario di ciò che si vuole ottenere. Il mandato in previsione dell’incapacità è invece specificamente progettato per entrare in vigore o sopravvivere alla perdita di capacità del mandante.
La differenza pratica è enorme: con una procura ordinaria, se il coniuge sviluppa l’Alzheimer, la procura perde efficacia proprio quando sarebbe più necessaria. Con il mandato in previsione dell’incapacità, la procura diventa operativa esattamente in quel momento — senza bisogno di un procedimento giudiziario.
Come si costituisce
Il mandato in previsione dell’incapacità deve essere stipulato per atto notarile. Può specificare:
- Chi è il fiduciario (una o più persone, con eventuali sostituzioni)
- Quali poteri ha il fiduciario (gestione del patrimonio, rappresentanza, cura della persona)
- Quando entra in vigore (tipicamente al verificarsi di una condizione di incapacità certificata da un medico)
- Come viene accertata l’incapacità (perizia medica, certificazione dello specialista, decisione del giudice)
- Eventuali istruzioni specifiche (come gestire certi investimenti, chi contattare, quali strutture assistenziali preferire)
I limiti attuali dello strumento
Il mandato in previsione dell’incapacità è uno strumento relativamente nuovo in Italia, e la sua applicazione pratica ha ancora alcune incertezze:
- Non esiste un registro pubblico dei mandati in previsione dell’incapacità — il che può rendere difficile per i terzi verificarne l’esistenza
- Le banche e altri intermediari finanziari possono essere riluttanti ad accettarlo senza un provvedimento giudiziario che confermi l’incapacità
- I poteri del fiduciario non sono illimitati — per gli atti più significativi (vendita di immobili, donazioni) potrebbe comunque essere necessaria l’autorizzazione del giudice
- La normativa di riferimento (L. 219/2017) si concentra principalmente sulle decisioni sanitarie, non su quelle patrimoniali — l’applicazione patrimoniale è ancora in via di consolidamento giurisprudenziale
Nonostante queste limitazioni, il mandato in previsione dell’incapacità è già uno strumento prezioso per chi vuole pianificare preventivamente la gestione del proprio patrimonio in caso di futura incapacità — soprattutto se combinato con una procura notarile ampia per la gestione patrimoniale ordinaria.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT): le “volontà biologiche”
La stessa L. 219/2017 che ha introdotto il mandato in previsione dell’incapacità ha anche formalizzato le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) — comunemente note come “biotestamento” o “testamento biologico”.
Le DAT permettono a chiunque di esprimere in anticipo le proprie volontà riguardo a trattamenti sanitari da ricevere (o rifiutare) in caso di futura incapacità — incluse le decisioni sulla rianimazione, la ventilazione artificiale, l’alimentazione artificiale, l’idratazione, e qualsiasi altro trattamento medico.
Dal punto di vista strettamente patrimoniale, le DAT non hanno effetti diretti — non gestiscono il patrimonio, non nominano eredi, non dispongono di beni. Ma sono parte integrante di una pianificazione completa della propria futura incapacità, insieme al mandato in previsione dell’incapacità e alla tradizionale pianificazione successoria.
Le DAT si depositano presso:
- Il notaio (che le conserva e le registra)
- Il Comune di residenza (che le trasmette alla Banca Dati Nazionale delle DAT, gestita dal Ministero della Salute)
- L’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento
Il fiduciario nominato nelle DAT (l’amministratore di fiducia) ha il compito di rappresentare la persona nelle decisioni sanitarie — non nelle decisioni patrimoniali, che restano di competenza dell’amministratore di sostegno o del fiduciario del mandato in previsione dell’incapacità.
Le implicazioni patrimoniali dell’incapacità: i rischi concreti
La perdita di capacità di una persona ha conseguenze patrimoniali concrete che i familiari si trovano spesso a dover affrontare in emergenza:
Il conto bancario bloccato
Se una persona diventa incapace senza che sia stata nominata un’amministratore di sostegno o senza procura valida, le banche — quando vengono a conoscenza dell’incapacità — bloccano il conto. Nessuno può operare, nemmeno i familiari più stretti, senza un provvedimento giudiziario. Il coniuge non ha accesso automatico al conto dell’incapace (a meno che non sia cointestato).
L’azienda senza guida
Per gli imprenditori, l’incapacità dell’amministratore crea una crisi aziendale immediata. Le decisioni aziendali si bloccano, i contratti non possono essere firmati, i pagamenti non possono essere autorizzati. Se l’amministratore di sostegno non ha poteri specifici per la gestione aziendale, l’azienda può andare rapidamente in crisi per mancanza di guida operativa.
Gli immobili da vendere o ristrutturare
Vendere un immobile di proprietà di un incapace richiede l’autorizzazione del giudice tutelare — un processo che aggiunge mesi alla già lunga trattativa immobiliare. Se la vendita è urgente (per coprire le spese di assistenza dell’incapace), questo ritardo può essere costoso.
Le decisioni sugli investimenti
In periodi di mercato volatile, l’impossibilità di modificare rapidamente la composizione del portafoglio può essere molto costosa. L’amministratore di sostegno può gestire gli investimenti ordinari, ma per disinvestimenti significativi o modifiche strategiche del portafoglio deve chiedere l’autorizzazione del giudice — processo che richiede settimane o mesi.
Il testamento non aggiornato
Se la persona non ha fatto testamento prima di perdere la capacità, non potrà più farlo dopo — un testamento fatto in stato di incapacità è annullabile. E se aveva un testamento datato che non riflette più la situazione patrimoniale e familiare attuale, non potrà aggiornarlo. Le ultime volontà sono quelle espresse nell’ultimo testamento valido — che potrebbe risalire a decenni prima.
La procura notarile: lo strumento operativo immediato
In attesa di un eventuale procedimento di amministrazione di sostegno, o come complemento al mandato in previsione dell’incapacità, la procura notarile (speciale o generale) è lo strumento più immediato e pratico per delegare la gestione patrimoniale a un familiare di fiducia.
Con una procura notarile, una persona capace delega a un’altra persona (il procuratore) il potere di compiere in suo nome atti specifici o un’ampia gamma di atti patrimoniali. La procura può essere:
- Speciale: limitata a un atto specifico (vendere un immobile, aprire un conto, gestire un affare specifico)
- Generale: ampia, che copre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio del mandante
Il limite fondamentale della procura ordinaria è già stato menzionato: si estingue automaticamente alla morte del mandante e — salvo la speciale configurazione del mandato in previsione dell’incapacità — anche alla sopravvenuta incapacità. Ma è molto utile come misura preventiva per le fasi di incapacità temporanea (ricovero ospedaliero, operazione, periodo di convalescenza) o per delegare la gestione ordinaria a un familiare durante viaggi o impegni prolungati.
Come pianificare preventivamente: un approccio integrato
La pianificazione preventiva dell’incapacità è parte integrante di una pianificazione patrimoniale completa — e dovrebbe essere affrontata con la stessa sistematicità del testamento o della polizza vita. Le azioni concrete da implementare:
Il testamento come priorità immediata
Prima di qualsiasi altro strumento di pianificazione dell’incapacità, il testamento è la misura più urgente. Un testamento fatto in piena capacità — anche anni prima di qualsiasi segnale di declino cognitivo — non può essere contestato per incapacità al momento della redazione. Chi aspetta a fare testamento rischia di arrivare al momento di redigerlo in uno stato in cui la capacità è già compromessa — con tutte le conseguenti incertezze giuridiche.
Il mandato in previsione dell’incapacità: da fare adesso
Qualunque persona adulta — non solo gli anziani — dovrebbe valutare la stipula di un mandato in previsione dell’incapacità. Un incidente stradale grave, un ictus improvviso, una malattia neurologica aggressiva possono colpire a qualsiasi età. Il mandato in previsione dell’incapacità è la risposta giuridica a questi scenari — e si fa in pochi giorni da un notaio, senza costi proibitivi.
La designazione preventiva dell’amministratore di sostegno
La L. 6/2004 permette a chiunque — in previsione di una propria eventuale futura incapacità — di designare in anticipo il soggetto che vorrebbe come proprio amministratore di sostegno. Questa designazione preventiva non vincola il giudice tutelare, ma ha grande peso nella sua decisione. Chi vuole avere un familiare specifico come amministratore di sostegno (e non il soggetto nominato d’ufficio dal giudice, che potrebbe essere uno sconosciuto) dovrebbe farlo per iscritto con atto notarile.
Le DAT: le volontà sanitarie
Parallelamente alle disposizioni patrimoniali, la redazione delle DAT garantisce che le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari siano conosciute e rispettate — eliminando il peso di decisioni impossibili dai familiari.
La documentazione del patrimonio accessibile
In caso di incapacità improvvisa, l’amministratore di sostegno (o il fiduciario del mandato in previsione dell’incapacità) deve poter accedere rapidamente a tutte le informazioni necessarie per gestire il patrimonio: conti bancari, investimenti, immobili, polizze, credenziali digitali, contratti attivi. Se queste informazioni non sono documentate e accessibili, i primi mesi di gestione dell’incapacità diventano una ricerca caotica — con costi e rischi per il patrimonio del beneficiario.
È esattamente per questo che strumenti come La Cassaforte Digitale sono preziosi non solo per la pianificazione successoria ma anche per quella dell’incapacità: raccogliere in anticipo, in forma crittografata e accessibile ai delegati designati, tutte le informazioni necessarie — conti, investimenti, polizze, credenziali, contratti, professionisti di riferimento — significa che l’amministratore di sostegno o il fiduciario può operare efficacemente dal primo giorno, senza settimane di ricerca. Il sistema di accesso graduato garantisce che le informazioni arrivino alle persone giuste nel momento giusto — sia che si tratti di incapacità che di morte. Puoi esplorarlo su lacassafortedigitale.it, con 15 giorni di prova gratuita.
Il ruolo del commercialista nella gestione dell’incapacità
Il commercialista è spesso il professionista che per primo si accorge di un potenziale problema di capacità in un cliente — perché incontra regolarmente il cliente, ne conosce il patrimonio, e nota i primi segnali di difficoltà nella gestione dei propri affari. Ha quindi un ruolo sia preventivo (suggerire la pianificazione prima che il problema si materializzi) che operativo (supportare l’amministratore di sostegno nella gestione del patrimonio).
I contributi specifici del commercialista in questo contesto:
- Supporto nella preparazione del rendiconto annuale che l’amministratore di sostegno deve presentare al giudice tutelare
- Gestione della fiscalità dell’incapace (dichiarazione dei redditi presentata dall’amministratore, pagamento delle imposte, gestione delle eventuali cartelle esattoriali)
- Gestione delle attività imprenditoriali dell’incapace — continuità aziendale, rapporti con dipendenti e fornitori, decisioni di investimento
- Supporto nelle richieste di autorizzazione al giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, liquidazione di investimenti)
- Consulenza fiscale sulle implicazioni del trasferimento di beni durante la fase di incapacità
L’incapacità e la successione: le connessioni critiche
La fase di incapacità e la successione sono spesso strettamente connesse — e le decisioni prese durante la fase di incapacità possono avere conseguenze significative sulla successione successiva.
Il patrimonio “consumato” dall’assistenza: il costo dell’assistenza a lungo termine per una persona con demenza grave può essere molto elevato — case di cura specializzate costano da 3.000 a 8.000 euro al mese o più. In assenza di pianificazione, queste spese vengono coperte liquidando il patrimonio del malato — riducendo significativamente ciò che rimane agli eredi. Una polizza assicurativa long term care, stipulata preventivamente, può coprire o ridurre questi costi.
Gli atti compiuti durante la fase di incapacità: testamenti, donazioni, vendite effettuate durante la fase di incapacità (anche parziale) sono potenzialmente annullabili. È un’area di frequente contenzioso tra eredi — soprattutto quando un figlio è più vicino al genitore anziano e ha gestito i suoi affari negli ultimi anni prima della morte. La pianificazione preventiva e la documentazione rigorosa delle decisioni prese sono le migliori difese contro queste contestazioni.
Le donazioni all’ultimo momento: le donazioni fatte da una persona che stava perdendo la capacità mentale sono particolarmente vulnerabili all’azione di annullamento. Se gli altri eredi riescono a dimostrare che al momento della donazione la persona non aveva piena capacità, la donazione viene annullata e il bene rientra nell’asse ereditario. Questo è un rischio sia per chi riceve la donazione (potrebbe doverla restituire) sia per la serenità familiare.
Checklist: pianificazione preventiva dell’incapacità
Da fare adesso (qualunque sia l’età):
- Fare testamento — è la misura più urgente e più efficace
- Redigere le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) e depositarle al Comune o dal notaio
- Valutare con il notaio la stipula di un mandato in previsione dell’incapacità
- Designare preventivamente l’amministratore di sostegno preferito con dichiarazione notarile
- Documentare il patrimonio in modo accessibile al fiduciario designato
Per chi ha genitori anziani o familiari a rischio:
- Verificare se hanno già un testamento aggiornato
- Valutare se è opportuno avviare preventivamente un procedimento di amministrazione di sostegno
- Documentare con il medico di base lo stato delle facoltà cognitive — utile in caso di future contestazioni
- Evitare di ricevere donazioni significative se la capacità del donante è già in dubbio
- Contattare il commercialista per una revisione della gestione patrimoniale e fiscale
Se l’incapacità è già sopravvenuta:
- Avviare immediatamente il procedimento di amministrazione di sostegno al tribunale
- In attesa del provvedimento, richiedere al giudice un decreto provvisorio urgente se ci sono esigenze immediate
- Non compiere atti in nome dell’incapace senza autorizzazione giudiziaria
- Bloccare eventuali pagamenti automatici su conti dell’incapace che potrebbero essere contestati
- Contattare le banche per informarle della situazione e concordare la gestione transitoria
Conclusioni: l’incapacità si pianifica, non si subisce
L’incapacità è uno degli scenari più temuti — e più negati — nella pianificazione della propria vita. Pensare a cosa succederà al proprio patrimonio se non si riesce più a gestirlo è un atto di responsabilità verso i propri familiari, non un gesto di resa. Con gli strumenti giusti — testamento, mandato in previsione dell’incapacità, DAT, designazione preventiva dell’amministratore di sostegno — è possibile garantire continuità e protezione sia per la propria persona che per il proprio patrimonio, anche negli scenari peggiori.
La complessità di questi strumenti rende fondamentale il supporto di un team professionale coordinato — notaio per i documenti formali, commercialista per la gestione patrimoniale e fiscale, medico di famiglia per la documentazione sanitaria. Il nostro studio affianca famiglie e imprenditori in questa pianificazione preventiva — dal testamento alle DAT, dalla procura notarile al mandato in previsione dell’incapacità. Contattaci per una prima consulenza.
Articolo redatto con riferimento al Codice Civile italiano (artt. 404-432 c.c.), alla L. 6/2004 (amministrazione di sostegno), alla L. 219/2017 (DAT e mandato in previsione dell’incapacità), alla L. 162/2021. I dati epidemiologici sono tratti dall’Istituto Superiore di Sanità. Per una consulenza personalizzata, contatta il nostro studio.