Il D.Lgs. 32/2023 dà attuazione alla direttiva (UE) 2021/514, in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale nella UE, denominata Dac 7.
Con il recepimento della direttiva Dac 7 da parte dell’Italia è perseguito lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell’economia. Il contrasto all’evasione sarà rappresentato dall’introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.
I gestori delle piattaforme sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma, al fine di porre un freno alla perdita di gettito generata dalle transazioni digitali internazionali.
Inoltre, sono previsti nuovi obblighi di adeguata verifica fiscale per i gestori di piattaforme digitali dal 26.03.2023 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/2023), che prevedono, in capo al gestore della piattaforma, l’obbligo di adeguata verifica dei venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un’attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, ecc.) durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.
Per quel che concerne l’aspetto sanzionatorio, il D.Lgs. 32/2023 prevede che per l’omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 21.000 euro (art. 10, c. 1, D.Lgs. 18.12.1997 n. 471), aumentata della metà, ossia fino a euro 31.500. Invece, per l’incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa prevista per l’omessa comunicazione ma ridotta alla metà.
Obbligo di adeguata verifica delle piattaforme online
Obbligo di adeguata verifica delle piattaforme online