Il quesito al Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il parere P.O. n. 127/2025, ha affrontato una questione delicata e sempre più attuale: è possibile utilizzare registrazioni audio come prova all’interno di un procedimento disciplinare? Il quesito era stato sollevato dal Consiglio di Disciplina di Monza e riguardava nello specifico registrazioni di riunioni e conversazioni telefoniche effettuate da un partecipante senza il consenso degli altri presenti.
La registrazione tra presenti: è lecita
Il CNDCEC ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le registrazioni fonografiche sono considerate prova documentale ai sensi degli articoli 2712 c.c. e 234 c.p.p. Il principio cardine è chiaro: registrare una conversazione a cui si partecipa direttamente è lecito, anche senza informare gli altri interlocutori, purché chi registra sia legittimamente presente e partecipi attivamente al colloquio.
Il contenuto della conversazione, infatti, entra a far parte del patrimonio conoscitivo di tutti i partecipanti. Il CNDCEC ha esteso questo principio anche al procedimento amministrativo disciplinare, riconoscendone il carattere para-giurisdizionale che garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio.
Le condizioni per l’utilizzo
L’utilizzabilità delle registrazioni senza il consenso degli interessati è subordinata a condizioni precise:
- La diffusione a terzi o l’uso in giudizio deve essere finalizzato esclusivamente alla tutela di un diritto proprio o altrui
- Il trattamento dei dati deve rispettare i principi del GDPR, in particolare quelli di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità difensive
- L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa
Il profilo deontologico: il divieto per gli iscritti all’Albo
Il parere si sofferma su un aspetto particolarmente delicato: cosa succede quando a registrare è un iscritto all’Albo? In questo caso, il Consiglio di Disciplina deve valutare la condotta non solo sotto il profilo processuale, ma anche alla luce dell’articolo 18, comma 2 del Codice Deontologico.
La norma professionale prevede il divieto di registrare o divulgare conversazioni senza il consenso del collega (o di tutti i partecipanti in caso di videoconferenze). L’organo disciplinare è quindi chiamato a bilanciare l’esigenza di tutela del diritto con il rispetto del precetto deontologico, analizzando caso per caso le circostanze specifiche della vicenda.
Il consiglio dello studio
Se vi trovate coinvolti in un procedimento disciplinare o in una controversia professionale, è importante sapere che le registrazioni audio possono costituire una prova valida, ma il loro utilizzo richiede attenzione sia sotto il profilo legale che deontologico. Contattateci per una consulenza sulla corretta gestione di questo tipo di documentazione probatoria.