I ristorni nelle cooperative hanno natura e scopi diversi dai dividendi. Allo stesso modo hanno regole diverse sul trattamento sia contabile che fiscale.
Le due condizioni per poter riconoscere un ristorno ai soci sono:
la realizzazione di un avanzo della gestione mutualistica, che garantisca un utile capiente rispetto ai ristorni, al fine di preservare la continuità aziendale;
la facoltatività del ristorno per la cooperativa: l’assemblea potrebbe deliberare di non effettuare ristorni ai soci piuttosto che deliberare che i ristorni costituiscano un aumento delle quote.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E/2008, condividendo l’impostazione fornita dall’Oic, afferma che il ristorno può avvenire in maniera diretta o in maniera indiretta. Possono essere dedotti sia mediante l’imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile (principio di competenza), considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi.
La deducibilità ai fini dell’Irap è stata affrontata con la consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate 1.07.2016, n.
954/69/2015, la quale ha chiarito che il ristorno attribuito in modo diretto è imputato a conto economico come quota di costo o rettifica di ricavo, deducibile dalla base imponibile Irap. Nel caso in cui il ristorno venga destinato all’utile dell’esercizio, non assume rilevanza ai fini Irap.
Ristorni delle cooperative
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