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Non sussistono più particolari problemi per l’utilizzo in un’unica quota annuale del creditod’imposta per l’acquisto di beni materiali ordinari, stante l’eliminazione di qualsivoglia soglia diricavi o compensi. In tal caso, una volta verificata l’entrata in funzione del bene (che governaanche l’inizio della deduzione delle quote di ammortamento), il credito d’imposta può essereutilizzato anche immediatamente nell’arco dello stesso anno solare (ferma restando la possibilitàdi utilizzarlo anche negli esercizi successivi in assenza di capienza). • Rimane, invece, il limite dei ricavi non superiori a euro 5 milioni per l’utilizzo in un’unica quotaannuale del credito d’imposta riferito all’acquisto di beni immateriali “ordinari” (ossia…
• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 956-2163/2021 (inedita), ha affermato che è necessariol’intervento del rappresentante fiscale nominato in Italia da un rivenditore estero per le cessioni di opered’arte che ricadono nello speciale regime del margine. Questo vale per le vendite realizzate all’internodell’Unione Europea, sia in Italia sia verso altri Stati comunitari, tanto nei confronti di soggetti passiviquanto nei confronti di privati. • Il caso esaminato riguarda un soggetto nazionale che svolge il ruolo di rappresentante fiscale di unoperatore extracomunitario attivo come mercante d’arte in ambito internazionale.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 23.07.2021, n. 9/E, ha precisato che il credito d’imposta per inuovi investimenti spetta anche per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro516,46, a prescindere dalla circostanza che il costo degli stessi sia dedotto per intero nel periodod’imposta ovvero in più esercizi tramite la procedura di ammortamento. L’agevolazione spetta perqualunque piccolo investi
• La deduzione fiscale della quota di ammortamento sospesa ai sensi del D.L. 104/2020 non èobbligatoria; pertanto, le imprese possono soprassedere alla variazione in diminuzione neimodelli Redditi e Irap ed evitare di gestire il disallineamento contabile/fiscale che ne sarebbederivato. Con l’interpello n. 607/2021 l’Agenzia delle Entrate scioglie uno dei dubbi principaliche le imprese interessate a questa disposizione si stavano ponendo da mesi in vista dellaredazione delle dichiarazioni fiscale. • La norma ha consentito alle imprese OIC di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delleimmobilizzazioni materiali e immateriali presenti nel bilancio al 31.12.2020 (o in quello in corso al15.08.2020…
• La Commissione Europea sblocca 4,7 miliardi per l’Italia e 200 milioni per gli indigenti. Circa 3 miliardiper tagliare del 30% le imposte versate sui contributi previdenziali dai datori di lavoro; la misura esistegià per il Mezzogiorno. Tagli anche per i contributi dovuti per i nuovi assunti a tempo indeterminato, sehanno meno di 36 anni.
È illegittima la riscossione prematura dell’Iva: gli Stati membri possono richiedere pagamenti anticipatirispetto al termine di versamento dell’imposta, a condizione, però, che sia già divenuta esigibile. Non è,invece, consentito imporre il pagamento prima ancora che si sia verificata l’esigibilità. Così la sentenzadella Corte di Giustizia Ue pronunciata il 9.09.2021 nella causa pregiudiziale C-855/19.
• È allo studio del Governo la modifica della riscossione. Tra le altre, si segnala:o l’eliminazione dell’aggio di riscossione mediante l’introduzione di uno stanziamento annuale a caricodel bilancio dello Stato che assicuri la disponibilità finanziaria necessaria al funzionamento delsistema di riscossione;- l’incorporazione definitiva dell’Agenzia della riscossione nell’Agenzia delle Entrate;- l’introduzione di una procedura che, al decorso di un numero congruo di anni dalla data diaffidamento del carico alla riscossione, ne determini il discarico selezionando le posizioni che hannoancora possibilità di essere riscosse.
• La Cassazione, con la sentenza n. 24694/2021, ha stabilito che la “legge Cirinnà” non può essereapplicata retroattivamente a fini previdenziali. Nello specifico, il diritto all’assegno di reversibilità puòavvenire solo nel caso di unione civile poiché la convivenza non basta.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3459/8 depositata lo scorso 8.07.202,è tornata ad affrontare il tema delle fatture soggettivamente inesistenti, confermando il principio per cuil’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva “fittizietà” del fornitore, ma anchela consapevolezza del destinatario che l’operazione compiuta si inseriva in una evasione Iva. • La prova può essere fornita, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione, in base a elementioggettivi, circostanziati e specifici che il cessionario sapeva (o avrebbe dovuto sapere) dell’inesistenzadel contraente.
• La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3436/8/2021, ha affermato che se laprima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendentedalle Entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzocorretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica,quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile.