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    Home » DURF fiscale: avvisi bonari nel calcolo del 10%
    Contabilità

    DURF fiscale: avvisi bonari nel calcolo del 10%

    adminDi adminMarzo 6, 2026Nessun commento5 minuti di lettura16 Visualizzazioni
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    L’Interpello 63/2026 e il calcolo della soglia del 10%

    L’Interpello n. 63/2026 affronta una questione di rilevanza pratica per molti contribuenti e loro consulenti: la possibilità di includere i pagamenti derivanti da avvisi bonari nel calcolo della soglia del 10% necessaria per l’esenzione dal DURF. Il DURF, ossia il Documento Unico di Riscossione Fiscale, è uno strumento che può essere sostituito da modalità alternative di versamento in determinate circostanze. L’articolo 17-bis, comma 5, lettera a, del decreto legislativo n. 241/1997 stabilisce che per beneficiare dell’esenzione dal DURF, i versamenti effettuati negli ultimi tre anni devono rappresentare almeno il 10% dei ricavi dichiarati.

    La domanda sorge spontanea: gli importi pagati a seguito di avvisi bonari possono essere inclusi nel numeratore di questo calcolo? Si tratta di una questione che ha implicazioni significative per molte aziende che hanno regolarizzato posizioni pregresse mediante questo strumento. La risposta fornita dall’Interpello è articolata e contiene importanti vincoli temporali che devono essere attentamente considerati.

    Definizione e natura degli avvisi bonari

    Gli avvisi bonari sono comunicazioni di irregolarità disciplinate dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 (relativo alle imposte sui redditi) e 54-bis del DPR n. 633/1972 (relativo all’IVA). Questi strumenti permettono all’amministrazione fiscale di segnalare ai contribuenti situazioni di mancata conformità, dando loro l’opportunità di regolarizzarsi pagando l’importo dovuto senza incorrere in sanzioni penali o amministrative particolarmente gravose. Nel contesto del DURF, l’aspetto rilevante è se i pagamenti effettuati tramite modello F24 in risposta a questi avvisi possono essere conteggiati nel calcolo della soglia del 10%.

    La natura dei pagamenti da avvisi bonari è particolare: si tratta di importi dovuti per tasse, contributi o premi INAIL che il contribuente non aveva versato nel momento ordinario, ma che vengono versati successivamente a seguito di una comunicazione dell’amministrazione. Questi pagamenti sono effettuati tramite il modello F24, lo stesso strumento utilizzato per i versamenti ordinari, il che potrebbe suggerire la loro inclusione nel calcolo della soglia DURF.

    Calcolo della soglia del 10%: numeratore e denominatore

    Per calcolare correttamente la soglia del 10%, è necessario comprendere esattamente cosa include il numeratore e cosa il denominatore. Il numeratore è costituito dai versamenti effettuati tramite modello F24 per tasse, contributi e premi INAIL durante il periodo di riferimento. È importante sottolineare che questi importi devono essere computati al lordo dei crediti di compensazione, e devono escludere gli importi che sono stati già iscritti nel ruolo (cioè già assegnati come cartella esattoriale).

    Il denominatore è rappresentato dai ricavi e dai compensi dichiarati nelle dichiarazioni fiscali relative al triennio di riferimento. Questo significa che il calcolo deve considerare tre anni fiscali completi, dalla data di inizio del primo periodo d’imposta fino alla fine dell’ultimo esercizio considerato. La precisione in questo calcolo è essenziale, poiché un errore nel calcolo del denominatore potrebbe portare al mancato raggiungimento della soglia richiesta.

    Inclusione dei pagamenti da avvisi bonari: condizioni e limitazioni

    La risposta all’Interpello 63/2026 conferma che SÌ, i pagamenti effettuati tramite modello F24 in seguito a avvisi bonari possono conteggiare verso il raggiungimento della soglia del 10%. Tuttavia, questa affermazione è soggetta a una condizione molto importante: esiste un vincolo temporale rigoroso che deve essere rispettato.

    I pagamenti devono necessariamente rientrare nel periodo di riferimento del triennio. Questo significa che se state calcolando la soglia per il triennio 2022-2024, i pagamenti da avvisi bonari devono essere stati effettuati entro il termine di scadenza di questa finestra temporale. Non è possibile retroattivamente conteggiare pagamenti effettuati al di fuori del triennio di riferimento, anche se tecnicamente correlati a periodi d’imposta antecedenti. Il criterio rilevante è la data effettiva di pagamento registrata nel conto fiscale, non la data in cui è stato emesso l’avviso bonario o il periodo d’imposta cui l’avviso fa riferimento.

    Importanza della data di pagamento nel conto fiscale

    Un aspetto critico evidenziato dall’Interpello è che il momento rilevante per l’inclusione di un pagamento non è la data di ricevimento dell’avviso bonario, ma la data in cui il pagamento è effettivamente registrato nel conto fiscale del contribuente presso l’Agenzia delle Entrate. Questo ha un’implicazione pratica importante: è necessario verificare attentamente il timing dei pagamenti e assicurarsi che siano stati registrati entro il periodo di riferimento.

    Nel caso in cui un avviso bonario sia stato ricevuto nel 2024 ma il pagamento sia stato effettuato nel 2025, e state calcolando la soglia per il triennio 2022-2024, questo pagamento non potrà essere incluso. Allo stesso modo, se il pagamento è stato effettuato a cavallo tra due periodi di riferimento, sarà necessario valutare con attenzione se rientra effettivamente nel periodo considerato.

    Il consiglio dello studio

    Se state cercando di beneficiare dell’esenzione DURF basandovi sulla soglia del 10%, vi consigliamo di effettuare un calcolo attento e documentato. Se avete pagato avvisi bonari nel periodo di riferimento, raccogliete la documentazione che prova le date di pagamento nel conto fiscale. Nel caso di dubbi sul timing o sulla corretta inclusione di specifici pagamenti, considerate di presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, proprio come ha fatto il soggetto che ha originato questa risposta. Questo vi fornirà certezza normativa e vi proteggerà da possibili contestazioni. Contattateci per aiutarvi nel calcolo della soglia e nella raccolta della documentazione necessaria.

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