Di cosa si tratta
Con l’Interpello n. 69/2026, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale di un’operazione sempre più frequente nel mondo del risparmio gestito: la fusione per incorporazione di fondi di investimento alternativi (FIA) di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente, nello specifico una SICAV-FIAR lussemburghese.
L’operazione puntava a eliminare una struttura master-feeder preesistente, semplificando la catena partecipativa e riducendo i costi di gestione attraverso l’integrazione diretta dei quotisti nel fondo master.
Imposte dirette: operazione fiscalmente neutra
Sul fronte delle imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che la fusione ha natura di riorganizzazione e non genera eventi tassabili. Il patrimonio dei fondi feeder viene trasferito ai comparti del fondo master senza liquidazione dei fondi incorporati né rimborso effettivo delle quote. L’operazione è quindi fiscalmente neutra.
Questa conclusione si fonda su due presupposti fondamentali:
- Gli OICR istituiti in Italia, pur essendo soggetti passivi IRES, godono di un regime di esenzione dalle imposte sui redditi che si estende anche alle operazioni straordinarie
- L’attività di gestione collettiva del risparmio prosegue senza soluzione di continuità nei comparti lussemburghesi
IVA e imposta di registro: nessun impatto
Anche sotto il profilo dell’IVA, la fusione non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi: è dunque irrilevante ai fini IVA. Per quanto riguarda l’imposta di registro, gli atti relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote di fondi comuni sono esclusi dall’obbligo di registrazione. Se l’atto venisse comunque presentato o redatto in forma pubblica, l’imposta sarebbe dovuta esclusivamente in misura fissa.
Nessun impatto per i quotisti
Un aspetto cruciale della risposta riguarda la posizione degli investitori residenti. L’Agenzia ha chiarito che la fusione transfrontaliera non rientra tra le fattispecie tassabili tipiche della partecipazione in OICR (distribuzione di proventi, riscatto, cessione o liquidazione). In particolare:
- L’operazione non è assimilabile allo switch tra comparti dello stesso fondo, che la legge equipara a un rimborso con successiva sottoscrizione
- Ai partecipanti vengono assegnate azioni del fondo master in misura proporzionale al valore delle quote detenute, senza conguaglio in denaro superiore al 10%
La fusione è quindi considerata irrilevante anche per gli investitori, escludendo l’obbligo per la società di gestione di operare la ritenuta alla fonte o di rilevare plusvalenze al momento del concambio.
Il consiglio dello studio
Se siete quotisti di fondi coinvolti in operazioni di fusione transfrontaliera o se la vostra società di gestione sta valutando una riorganizzazione di questo tipo, il chiarimento dell’Agenzia offre un quadro rassicurante. Tuttavia, ogni operazione ha le sue specificità. Contattateci per una valutazione personalizzata del vostro caso.