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    Home » Lavanderia RSA: confermata l’IVA ordinaria al 22%
    Contabilità

    Lavanderia RSA: confermata l’IVA ordinaria al 22%

    adminDi adminMarzo 6, 2026Nessun commento5 minuti di lettura17 Visualizzazioni
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    L’Interpello Giuridico 4/2026 sul servizio di lavanderia in RSA

    L’Interpello Giuridico n. 4/2026 affronta una questione che riguarda la corretta classificazione fiscale IVA dei servizi di lavanderia forniti alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Il caso specifico riguarda una lavanderia industriale che fornisce servizi di lavaggio, stiratura e sanificazione dei capi di abbigliamento personale degli ospiti di una RSA. La questione centrale è se questo servizio possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta o agevolata, oppure se debba essere soggetto all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

    La corretta determinazione dell’aliquota IVA ha implicazioni significative per la redditività e la competitività del servizio di lavanderia. Una differenza di 12 punti percentuali tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta può comportare una variazione sostanziale nel costo finale del servizio verso la RSA. Per questo motivo, sia i gestori di servizi di lavanderia che le RSA hanno interesse a comprendere esattamente quale sia la corretta applicazione fiscale.

    Analisi delle caratteristiche del servizio di lavanderia

    L’Agenzia delle Entrate ha analizzato attentamente le caratteristiche del servizio di lavanderia fornito alla RSA al fine di determinare la corretta classificazione IVA. Le caratteristiche principali del servizio sono: il servizio NON è parte integrante della gestione globale della RSA, ma è un servizio aggiuntivo e opzionale che gli ospiti possono scegliere di utilizzare; il costo del servizio è addebitato individualmente a ciascun ospite, non è incluso nel costo globale della retta di residenza; il servizio è tracciato e gestito separatamente, con evidenza di quali ospiti usufruiscono del servizio e quali no.

    Queste caratteristiche sono fondamentali per la qualificazione fiscale del servizio. La natura facoltativa e individuale del servizio lo distingue da altri servizi che potrebbero essere considerati parte della prestazione globale sociosanitaria fornita dalla RSA ai suoi ospiti. Inoltre, il fatto che il servizio sia fornito da un’entità separata (la lavanderia industriale) e non direttamente dalla RSA è un elemento rilevante nel’analisi della corretta aliquota IVA.

    L’articolo 10 comma 1 numero 21 del Decreto IVA e le esenzioni

    L’articolo 10, comma 1, numero 21 del Decreto IVA prevede un’esenzione dall’IVA per i servizi forniti dalle RSA che sono parte integrante della loro gestione globale. Questa disposizione è stata sviluppata per riconoscere il ruolo essenziale delle RSA nel fornire assistenza sociosanitaria e nel cercare di contenere i costi di questi servizi essenziali.

    Tuttavia, il punto cruciale è che l’esenzione o altre aliquote agevolate si applicano SOLO ai servizi che sono essenziali per la “gestione globale” della RSA. Questo significa che il servizio deve essere un componente integrante della prestazione sociosanitaria/assistenziale fornita dalla RSA. Nel caso della lavanderia, la domanda è se il servizio di lavaggio dei capi personali rappresenti veramente un elemento essenziale della gestione globale, oppure se si tratti di un servizio accessorio che la RSA consente ma che non è parte della sua missione fondamentale.

    La conclusione: IVA ordinaria al 22%

    La conclusione dell’Interpello Giuridico 4/2026 è che l’aliquota IVA ordinaria del 22% si applica al servizio di lavanderia per i capi personali degli ospiti di RSA, indipendentemente da chi fornisce il servizio (che sia la RSA stessa, una cooperativa sociale, o una lavanderia industriale esterna).

    La ragione di questa conclusione risiede nel fatto che il servizio di lavanderia non adempie una funzione sociosanitaria o assistenziale vera e propria. Mentre il servizio di pulizia dei locali comuni della RSA potrebbe essere considerato parte della gestione globale, il servizio di lavaggio dei capi personali degli ospiti è una prestazione ausiliaria e aggiuntiva. Non è essenziale per la fornitura dell’assistenza sanitaria o dell’assistenza personale che caratterizza l’attività di una RSA. Per questo motivo, non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i servizi assistenziali.

    Implicazioni della classificazione per gestori e RSA

    Questa conclusione ha implicazioni importanti sia per i gestori dei servizi di lavanderia che per le RSA che si affidano a tali servizi. I gestori di lavanderie devono assicurare che l’IVA sia stata applicata correttamente al 22% e che, se in passato avevano applicato aliquote ridotte, provvedano a correggersi attraverso i canali appropriati (dichiarazioni integrative, comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, ecc.).

    Per le RSA, è importante comprendere che i servizi di lavanderia acquistati da terzi saranno soggetti all’IVA ordinaria, e questo deve essere considerato nel calcolo dei costi operativi. Allo stesso tempo, le RSA non dovrebbero cercare di applicare aliquote agevolate su servizi di lavanderia che fornissero direttamente, poiché la qualificazione del servizio (non essenziale per la gestione globale) rimane la stessa.

    Il consiglio dello studio

    Se gestite una lavanderia che fornisce servizi a RSA o altre strutture sanitarie, assicuratevi che l’IVA sia applicata correttamente al 22%. Se in passato avete applicato aliquote inferiori basandovi su una diversa interpretazione, è il momento di verificare la situazione e di considerare se sia necessario effettuare correzioni. Se siete una RSA che acquista servizi di lavanderia, considerate questo costo come una spesa ordinaria soggetta all’IVA al 22% nella vostra pianificazione finanziaria. Per questioni specifiche sulla corretta applicazione dell’IVA ai vostri servizi, contattateci per una consulenza.

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