Nuove opportunità di prolungamento dei benefici per chi rientra in Italia
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale 8/E del 23 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti decisivi sull’applicazione e sull’estensione temporale dei regimi di favore per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il documento affronta le incertezze interpretative derivanti dalle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (DL 34/2019) e dal Decreto Fiscale (DL 124/2019), con focus particolare sul prolungamento del periodo agevolabile.
Il superamento del vincolo del Fondo Controesodo
Un punto centrale della risoluzione riguarda i lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019. Per questa categoria, l’accesso alle maggiori agevolazioni (aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70 per cento) era stato inizialmente subordinato all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato e alla disponibilità delle risorse del Fondo Controesodo. L’Agenzia ha chiarito che questa possibilità non è condizionata dall’emanazione del decreto. Di conseguenza, i soggetti rientrati in quel lasso di tempo possono estendere il beneficio al pari di chi si è trasferito dal 2020.
Requisiti per l’estensione quinquennale
Per beneficiare dell’allungamento, i lavoratori impatriati devono rispettare specifici requisiti: avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; acquistare un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti. L’acquisto può essere effettuato direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile.
Ricercatori e docenti: meccanismo progressivo
Per gli incentivi per il rientro di ricercatori e docenti, l’articolo 44 del DL 78/2010 prevede una detassazione del 90 per cento degli emolumenti. Il Decreto Crescita ha introdotto una durata variabile del beneficio per chi rientra dal 2020, legandola alla presenza di figli o alla proprietà immobiliare. La risoluzione specifica che l’estensione può avvenire progressivamente durante la permanenza in Italia. Poiché la norma non fissa un termine rigido entro cui deve verificarsi la presenza di figli, il periodo agevolabile può allungarsi se l’evento si verifica durante la fruizione del bonus.
Durata variabile per ricercatori e docenti
La durata base è di sei periodi d’imposta. Tuttavia, può estendersi a otto periodi in presenza di un figlio minorenne o acquisto di casa. Può arrivare a undici periodi se il contribuente ha almeno due figli minorenni, e raggiungere tredici periodi in presenza di almeno tre figli minorenni. Questo significa che un ricercatore rientrato senza figli può beneficiare di estensioni successive se i figli nascono o vengono adottati prima della scadenza dei periodi agevolati precedentemente acquisiti.
Implicazioni pratiche
Se siete lavoratori impatriati o ricercatori tornati in Italia, verificate se rispettate i nuovi requisiti per estendere il beneficio. Se il vostro status familiare cambia (nascita di figli, matrimonio), informatevi sulle modalità di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Conservate la documentazione relativa ai figli, all’acquisto immobiliare e ai trasferimenti di residenza.