Rimborso forfettario IVA: l’onere di provare l’inerenza sussiste sempre
La Cassazione con ordinanza n. 3950 del 22 febbraio 2026 ha confermato che il contribuente deve dimostrare l’inerenza dei costi e la strumentalità del bene all’attività dell’impresa anche se sceglie la modalità di rimborso forfettario dell’IVA.
La questione sollevata
Il contribuente sosteneva che la scelta del rimborso forfettario dell’IVA esonerasse dalla necessità di provare l’inerenza dei costi ai fini della detraibilità. Inoltre, il contribuente faceva affidamento su un comportamento leale e collaborativo come presunzione della sussistenza del requisito di inerenza.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha ribattuto che la scelta della modalità di rimborso (forfettario o ordinario) non esonera dalla necessità di verificare l’inerenza e la strumentalità del bene all’attività del contribuente. Questo onere probatorio grava sempre sul contribuente in entrambi i casi. Il comportamento leale e collaborativo non è sufficiente a presumere la sussistenza del requisito.
I presupposti della detrazione
L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene rientra tra i presupposti per la detrazione dell’IVA assoluta ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72. Tale presupposto deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario. La sentenza della Corte di Giustizia nella causa 228/05 ha chiarito che gli Stati membri non possono adottare misure che escludono beni dal regime di detrazione senza previa verifica dei presupposti normativi.
Verifiche necessarie
Il giudice non può affidare il controllo a una generica presunzione. Deve operare una verifica concreta e documentale che dimostri: la natura effettiva della spesa, il collegamento tra il bene acquisito e l’attività dell’impresa, la strumentalità del bene agli scopi della business. È fondamentale conservare documentazione adeguata che attesti tali elementi.