Atto di ricognizione di debito: tassazione imposta di registro
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni tramite l’Interpello n. 52/2026 sul trattamento fiscale degli atti di ricognizione di debito formalizzati tramite scrittura privata non autenticata, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione.
Natura civilistica della ricognizione di debito
La ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, non costituisce una fonte autonoma di obbligazione, ma ha un effetto meramente confermativo di un rapporto fondamentale preesistente. La sua funzione principale è l’astrazione processuale, cioè l’inversione dell’onere della prova a favore del creditore.
L’applicazione dell’imposta di registro
Per gli atti di ricognizione di debito tramite scrittura privata non autenticata, la Corte di Cassazione ha stabilito che si applicano le disposizioni dell’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Testo Unico dell’Imposta di Registro. L’atto è soggetto a registrazione in “caso d’uso” con imposta fissa di 200 euro, esclusivamente se ha natura meramente ricognitiva.
Quando ricorre l’imposta proporzionale
Se l’atto produce un effetto modificativo della situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, si applica l’imposta proporzionale dell’1% prevista per gli atti dichiarativi. Nel caso specifico analizzato, l’Agenzia ha concluso che l’atto non produce effetti novativi, limitandosi a richiamare una situazione debitoria certa e un piano di rientro, quindi rimane soggetto all’imposta fissa di 200 euro in caso d’uso.
Registrazione volontaria
Qualora le parti decidessero di procedere alla registrazione volontaria dell’atto, l’imposta dovuta rimarrebbe comunque in misura fissa. È importante che datori e creditori comprendano il corretto regime fiscale per evitare errori di versamento dell’imposta.