La nuova interpretazione dell’Agenzia Entrate sulle cessioni intracomunitarie
Con l’Interpello 65/2026, l’Agenzia Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale per le aziende che operano nel settore delle cessioni intracomunitarie, in particolare quelle che svolgono cicli produttivi complessi e prolungati, come nel caso dei generatori di vapore o altri impianti tecnologicamente sofisticati che richiedono anni di realizzazione. La questione affrontata riguarda il momento esatto da cui inizia a decorrere il termine perentorio di novanta giorni per provare l’uscita della merce dal territorio dello Stato membro italiano.
Questa interpretazione assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 87/2024, che ha novellato l’articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, introducendo un regime sanzionatorio più severo per le imprese che non riescono a documentare adeguatamente l’esportazione verso altri Stati membri dell’Unione Europea entro il termine stabilito. La multa prevista raggiunge il 50% dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, una misura significativa che rende ancora più critico comprendere correttamente il momento di inizio del conteggio.
Il criterio di decorrenza: dalla consegna effettiva al vettore, non dai versamenti SAL
L’Agenzia Entrate ha chiarito che il termine di novanta giorni non inizia dal momento della fatturazione secondo il sistema dei Stralci di Appalto (SAL) o da altre date legate ai pagamenti intermedi, bensì dalla consegna effettiva della merce al vettore incaricato del trasporto internazionale. Questo principio è cruciale per le aziende che operano secondo contratti complessi con milestone di pagamento distribuiti nel tempo.
Consideriamo un esempio pratico: un’azienda italiana specializzata nella costruzione di impianti termici riceve un ordine dalla Germania nel gennaio 2025. La produzione si estende per dodici mesi, con versamenti SAL programmati ogni trimestre. La consegna al vettore avviene infine nel dicembre 2025. In questo scenario, il conteggio dei novanta giorni non parte dai versamenti SAL intermedi, ma esclusivamente dal momento in cui la merce viene consegnata fisicamente al trasportatore. Questo significa che l’azienda avrà novanta giorni a partire da dicembre 2025 per documentare l’ingresso della merce in Germania.
La sanzione IVA e le conseguenze della mancata documentazione
Se entro novanta giorni dalla consegna al vettore non si riesce a provare l’effettiva uscita della merce dal territorio italiano e l’ingresso nello Stato membro di destinazione, l’azienda è esposta a una sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo dell’IVA che avrebbe dovuto applicare sulla cessione intracomunitaria. Questa è una conseguenza fiscale pesantissima che può compromettere significativamente la redditività dell’operazione.
Il regime è cambiato significativamente rispetto alle normative precedenti. In passato, le conseguenze erano meno severe, ma la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha indurrito le sanzioni proprio per contrastare gli abusi e incentivare il rispetto scrupoloso della documentazione. La sanzione non è facoltativa: se manca la prova di uscita, scatta automaticamente.
Documentazione idonea: DDT, CMR e altri mezzi probanti
L’Agenzia Entrate riconosce come documentazione idonea per provare l’uscita della merce una serie di documenti specifici. In primo luogo, il documento di trasporto (DDT) annotato con i dati del trasportatore estero e la data di consegna rappresenta un elemento fondamentale. Ancor più rilevante è la lettera di vettura internazionale CMR (Convention relative au contrat de transport de marchandises par route), che costituisce la prova documentale più solida per i trasporti su strada verso l’estero.
Oltre a questi documenti, l’Agenzia Entrate accetta anche dichiarazioni del vettore, bolle doganali, prove di spedizione da piattaforme logistiche internazionali, e documentazione dal ricevente estero che attesti l’ingresso della merce nel suo territorio. Nel caso di trasporti marittimi, le bill of lading (BL) e altre documentazioni di carico costituiscono prove equipollenti.
La procedura di recupero: nota di addebito IVA e possibilità di compensazione
Nel momento in cui il termine di novanta giorni scade senza che la prova di uscita sia stata fornita, l’azienda è obbligata a emettere una nota di addebito IVA entro trenta giorni dal termine ultimo. Questa nota di addebito regolarizza la posizione ai fini IVA ma comporta il versamento dell’imposta calcolata sul valore della cessione intracomunitaria.
Tuttavia, la normativa consente comunque la recuperabilità dell’imposta in un momento successivo. Qualora la documentazione di uscita fosse reperita posteriormente, l’azienda può emettere una nota di credito secondo le disposizioni dell’articolo 26 del DPR 633/1972 oppure presentare istanza di rimborso all’Agenzia Entrate. Questo meccanismo offre una possibilità di correzione ma non elimina i disagi procedurali e i rischi reputazionali legati alla mancanza iniziale di documentazione.
Il consiglio dello studio
Per evitare conseguenze onerose, le aziende che operano nel campo delle cessioni intracomunitarie devono implementare procedure robuste di gestione documentale. Consigliamo di registrare con precisione il momento della consegna al vettore, di richiedere immediatamente la CMR o il documento di trasporto equivalente, e di mantenere sotto controllo costante il termine dei novanta giorni per ogni singola spedizione. Implementare un sistema informatico di tracciamento, magari integrato con i vettori internazionali, permette di non perdere scadenze critiche e di documentare prontamente l’uscita della merce dal territorio italiano. In caso di cicli produttivi lunghi e complessi, è opportuno richiedere chiarimenti preventivi all’Agenzia Entrate per operazioni di particolare rilevanza economica, così da evitare sorprese in fase di verifica. La pianificazione fiscale preventiva in questo ambito rappresenta un investimento che si ripaga rapidamente in termini di certezza e minori rischi di contenzioso.