Quando l’aliquota ridotta si applica ai componenti e alle opere
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% nel settore delle energie rinnovabili non riguarda solo l’impianto nel suo complesso, ma si estende anche alla cessione delle singole parti componenti, come i tracker fotovoltaici (inseguitori solari), a patto che vengano rispettate precise condizioni tecnico-giuridiche. La normativa di riferimento è contenuta nella Tabella A/III, allegata al DPR 633/72, che elenca le fattispecie agevolabili.
Cosa significa “bene finito”
Secondo il n. 127-sexies della Tabella A/III, l’aliquota del 10% è applicabile ai beni finiti forniti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica. Perché un componente sia qualificato come “bene finito”, deve possedere caratteristiche specifiche. Deve aver concluso il proprio processo produttivo e trovarsi nell’ultima fase di commercializzazione. Deve essere acquistato per l’impiego diretto nell’installazione dell’impianto. Non deve perdere la propria individualità e funzionalità, pur incorporandosi nell’immobile, restando riconoscibile e suscettibile di ulteriori utilizzi.
I tracker fotovoltaici
I tracker fotovoltaici sono sistemi automatici che orientano i pannelli per massimizzare la produzione energetica. Possono beneficiare dell’agevolazione se i loro singoli componenti (strutture metalliche, inverters, bulloneria dedicata) sono qualificabili come beni finiti destinati all’installazione finale. La loro natura di beni assemblabili non contrasta con il requisito di “finitezza”.
Il trattamento IVA per l’impianto intero
Il trattamento IVA per la cessione di un intero impianto fotovoltaico varia a seconda della sua qualificazione giuridica come bene mobile o immobile. Se l’impianto è bene mobile, la cessione effettuata da un soggetto passivo IVA è sempre soggetta all’aliquota del 10%. Se operata da un privato, si applica l’imposta di registro al 3%. Se l’impianto è accatastato nelle categorie D/1 o D/10, è qualificato immobile. La vendita segue le regole dei fabbricati strumentali: è imponibile al 10% se effettuata dall’impresa costruttrice entro 5 anni dall’ultimazione, o se il cedente esprime l’opzione. È esente IVA negli altri casi.
La dichiarazione di responsabilità
Per poter legittimamente applicare l’aliquota ridotta del 10% sui beni finiti, il venditore deve acquisire una dichiarazione di responsabilità rilasciata dall’acquirente attestando che i beni sono destinati alla costruzione o installazione di un impianto fotovoltaico agevolato. Questa formalità è essenziale: l’agevolazione è circoscritta all’ultimo anello della catena di commercializzazione; le compravendite nelle fasi precedenti non possono godere dell’IVA al 10%.
I servizi di installazione e appalto
Oltre alla cessione di beni, la normativa (n. 127-septies) estende l’aliquota del 10% anche alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto, subappalto o contratti d’opera relativi alla costruzione degli impianti. L’agevolazione copre anche l’ampliamento degli impianti esistenti, a condizione che si tratti di una nuova costruzione parziale e non di semplice manutenzione ordinaria.
Il reverse charge
Un’analisi speciale merita il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) per le attività di installazione e manutenzione. Se l’impianto è accatastato autonomamente (D/1 o D/10), non si applica il reverse charge, poiché l’impianto è considerato immobile a sé stante. Se l’impianto non è autonomo ma è “integrato” o situato su aree pertinenziali di un edificio, si applica il reverse charge.
Checklist per operatori fotovoltaici
Se siete fornitori o installatori di impianti fotovoltaici: acquisite sempre la dichiarazione di responsabilità dell’acquirente finale; verificate l’accatastamento dell’impianto per determinare il regime IVA corretto; documentate se si tratta di nuova costruzione o ampliamento; applicate correttamente il reverse charge se l’impianto è “integrato” nell’edificio; considerate la possibilità di optare per l’imponibilità al 10% se siete costruttori.