Sentenza esecutiva di preliminare: imposta proporzionale sulla tassazione
La Cassazione con ordinanza n. 4069 del 23 febbraio 2026 ha confermato che la sentenza che trasferisce l’immobile oggetto di un preliminare, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta a imposta di registro proporzionale e non in misura fissa.
I fatti della controversia
Una Commissione tributaria aveva erroneamente accertato la debenza dell’imposta di registro in misura fissa sulla sentenza ex articolo 2932 del codice civile. L’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione per far valere che l’imposta corretta era quella proporzionale.
La disciplina normativa applicabile
Secondo il DPR 26 aprile 1986, n. 131, articolo 27, comma 3, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente. In materia di imposta di registro, ciò che rileva è il contenuto dell’atto, non gli eventi successivi.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha ribadito che: la sentenza ex articolo 2932 del codice civile che ordini il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo, è soggetta a imposta proporzionale anche se ancora impugnabile. Trovano applicazione le disposizioni che escludono da una condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente. La condizione posta al venditore (il pagamento del prezzo) è sempre collegata a quella dell’eliminazione delle iscrizioni, pertanto rimane meramente potestativa.
Conclusioni pratiche
Quando una sentenza trasferisce un immobile, anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, l’imposta corretta da applicare è quella proporzionale. La natura della sentenza e i suoi effetti stabiliscono il regime fiscale, non gli eventi successivi al provvedimento.